Sentenza 90/2020 (ECLI:IT:COST:2020:90)
Massima numero 43387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del
07/04/2020; Decisione del
07/04/2020
Deposito del 15/05/2020; Pubblicazione in G. U. 20/05/2020
Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - Integrazione salariale straordinaria - Presentazione tardiva della domanda - Decorrenza del trattamento dal trentesimo giorno successivo alla presentazione - Denunciata violazione del principio di libertà d'iniziativa economica - Carenza di adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.
Assistenza e solidarietà sociale - Integrazione salariale straordinaria - Presentazione tardiva della domanda - Decorrenza del trattamento dal trentesimo giorno successivo alla presentazione - Denunciata violazione del principio di libertà d'iniziativa economica - Carenza di adeguata motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile, per carenza di adeguata motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio, sez. terza-bis, in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost. - dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale, in caso di presentazione tardiva della domanda, decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. È apodittica l'argomentazione del rimettente, secondo cui la disposizione censurata lederebbe la sfera di libertà di iniziativa economica dell'imprenditore in quanto porrebbe a suo carico l'onere del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti che lo Stato riconosce come proprio, ma a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuti; il rimettente infatti non motiva le ragioni per le quali essa assumerebbe un rilievo tale da determinare una lesione diretta e rilevante all'esercizio della libertà di impresa. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2015 e n. 96 del 2012).
È dichiarata inammissibile, per carenza di adeguata motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio, sez. terza-bis, in riferimento all'art. 41, primo comma, Cost. - dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale, in caso di presentazione tardiva della domanda, decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. È apodittica l'argomentazione del rimettente, secondo cui la disposizione censurata lederebbe la sfera di libertà di iniziativa economica dell'imprenditore in quanto porrebbe a suo carico l'onere del trattamento straordinario di integrazione salariale ai dipendenti che lo Stato riconosce come proprio, ma a far tempo dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuti; il rimettente infatti non motiva le ragioni per le quali essa assumerebbe un rilievo tale da determinare una lesione diretta e rilevante all'esercizio della libertà di impresa. (Precedenti citati: sentenze n. 56 del 2015 e n. 96 del 2012).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
14/09/2015
n. 148
art. 25
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 1
Altri parametri e norme interposte