Sentenza 1/1970 (ECLI:IT:COST:1970:1)
Massima numero 4793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
15/01/1970; Decisione del
15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 1/70 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO - INDICAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - DIVERSITA' TRA IL DISPOSITIVO E LA PARTE MOTIVA - IRRILEVANZA - INTERPRETAZIONE NEL SENSO PIU' ESTENSIVO DA PARTE DELLA CORTE.
SENT. 1/70 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - DETERMINAZIONE DELL'OGGETTO - INDICAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - DIVERSITA' TRA IL DISPOSITIVO E LA PARTE MOTIVA - IRRILEVANZA - INTERPRETAZIONE NEL SENSO PIU' ESTENSIVO DA PARTE DELLA CORTE.
Testo
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, l'individuazione delle questioni sottoposte all'esame della Corte, si risolve in una interpretazione dell'intero atto introduttivo: pertanto, ove risulti, dalla motivazione dell'ordinanza, che il giudice a quo ha rilevato il contrasto tra la norma impugnata e una norma costituzionale, che poi non e' stata espressamente indicata nel dispositivo dell'ordinanza, deve ritenersi che egli abbia dedotto anche la violazione della norma non richiamata nelle conclusioni dell'atto introduttivo. (Nella specie il giudice a quo, proponendo la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195 cod. proc. pen., si era limitato ad indicare nel dispositivo dell'ordinanza la violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dopo aver preso in considerazione l'art. 111 sia pure per escludere che tale norma abbia importato un effetto abrogativo - modificativo del sistema di impugnazione disciplinato dall'art. 195 cod. proc. pen.).
Nei giudizi di legittimita' costituzionale in via incidentale, l'individuazione delle questioni sottoposte all'esame della Corte, si risolve in una interpretazione dell'intero atto introduttivo: pertanto, ove risulti, dalla motivazione dell'ordinanza, che il giudice a quo ha rilevato il contrasto tra la norma impugnata e una norma costituzionale, che poi non e' stata espressamente indicata nel dispositivo dell'ordinanza, deve ritenersi che egli abbia dedotto anche la violazione della norma non richiamata nelle conclusioni dell'atto introduttivo. (Nella specie il giudice a quo, proponendo la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 195 cod. proc. pen., si era limitato ad indicare nel dispositivo dell'ordinanza la violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dopo aver preso in considerazione l'art. 111 sia pure per escludere che tale norma abbia importato un effetto abrogativo - modificativo del sistema di impugnazione disciplinato dall'art. 195 cod. proc. pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte