Sentenza 1/1970 (ECLI:IT:COST:1970:1)
Massima numero 4794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  15/01/1970;  Decisione del  15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4792  4793


Titolo
SENT. 1/70 C. PROCESSO PENALE - IMPUGNAZIONI - COD. PROC. PEN., ART. 195 - IMPUGNAZIONI DELLA PARTE CIVILE - LIMITI - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - SUSSISTENZA DI LIMITI ANCHE PER IL RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LE DISPOSIZIONI DELLA SENTENZA CHE CONCERNONO GLI INTERESSI CIVILI - CONTRASTO CON L'ART. 111, SECONDO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'art. 195 cod. proc. pen., che nel caso di proscioglimento dell'imputato, limita l'impugnazione della parte civile al caso in cui essa sia stata condannata alle spese e al risarcimento del danno, e' in contrasto con l'art. 111, comma secondo, della Costituzione e pertanto e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente che la parte civile proponga ricorso per cassazione, limitatamente alle disposizioni concernenti i suoi interessi civili, contro la sentenza, sia di primo che di secondo grado, la quale ha concluso il processo cui essa ha partecipato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 2

Altri parametri e norme interposte