Sentenza 2/1970 (ECLI:IT:COST:1970:2)
Massima numero 4795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  15/01/1970;  Decisione del  15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4796  4797


Titolo
SENT. 2/70 A. PROCESSO PENALE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 224, PRIMO COMMA (INCISO "PER QUANTO E' POSSIBILE"), E 238, PRIMO COMMA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA RICONOSCIUTA DALLO STESSO GIUDICE A QUO - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Sono inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 224, primo comma, limitatamente all'inciso "per quanto e' possibile", e 238, primo comma, del cod. proc. pen., data la loro irrilevanza riconosciuta dallo stesso giudice a quo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte