Sentenza 2/1970 (ECLI:IT:COST:1970:2)
Massima numero 4796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
15/01/1970; Decisione del
15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 2/70 B. PROCESSO PENALE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - GARANZIE DIFENSIVE - INTERROGATORIO DELL'INDIZIATO NON DETENUTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 219 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 2/70 B. PROCESSO PENALE - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - GARANZIE DIFENSIVE - INTERROGATORIO DELL'INDIZIATO NON DETENUTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - COD. PROC. PEN., ART. 219 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 219 del cod. proc. pen. necessariamente prescinde dall'applicazione delle garanzie difensive di cui agli artt. 304, bis, ter e quater, dello stesso codice, perche' esso contempla tutte le attivita' che la polizia giudiziaria puo' e deve compiere fino al momento in cui le indagini preliminari si traducono in atti preistruttori aventi la funzione di predisporre prove di colpevolezza, utilizzabili come tali nel successivo processo contro un determinato soggetto che abbia assunto la figura di indiziato di reato, in quanto e' solo da questo momento che devono operare i meccanismi idonei ad assicurare un minimo di contraddittorio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 219 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nel presupposto che la polizia giudiziaria possa procedere all'interrogatorio di un indiziato di reita', senza l'osservanza degli artt. 304 bis, ter, quater, cod. proc. pen..
L'art. 219 del cod. proc. pen. necessariamente prescinde dall'applicazione delle garanzie difensive di cui agli artt. 304, bis, ter e quater, dello stesso codice, perche' esso contempla tutte le attivita' che la polizia giudiziaria puo' e deve compiere fino al momento in cui le indagini preliminari si traducono in atti preistruttori aventi la funzione di predisporre prove di colpevolezza, utilizzabili come tali nel successivo processo contro un determinato soggetto che abbia assunto la figura di indiziato di reato, in quanto e' solo da questo momento che devono operare i meccanismi idonei ad assicurare un minimo di contraddittorio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 219 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nel presupposto che la polizia giudiziaria possa procedere all'interrogatorio di un indiziato di reita', senza l'osservanza degli artt. 304 bis, ter, quater, cod. proc. pen..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte