Sentenza 3/1970 (ECLI:IT:COST:1970:3)
Massima numero 4798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  15/01/1970;  Decisione del  15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 3/70. ASSISTENZA E PREVIDENZA - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 204 - ARTIGIANI SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE - RISOLUZIONE "EX LEGE" DEI CONTRATTI ASSICURATIVI STIPULATI ANTERIORMENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELL'OBBLIGO - PRETESA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE INFORTUNISTICA VIGENTE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 76; LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15).

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale per eccesso di delega dell'art. 204, d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124, per il quale i contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stipulati da artigiani che, in conseguenza del decreto stesso, sono venuti ad essere compresi tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria, sono risolti ex lege con effetto dal 1 gennaio 1966 giacche', nell'esercitare la delega conferitagli con l'art. 30 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, ad emanare, "nei limiti dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale vigente", disposizioni tendenti al riordinamento, alla revisione ed alla riunione in unico testo delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, il legislatore delegato si e' uniformato al principio di non imporre la coesistenza, a copertura degli stessi rischi, di un duplice obbligo assicurativo, uno contrattuale e l'altro nascente ex lege, senza tuttavia sospendere l'efficacia di quest'ultimo, principio da ritenere compreso fra quelli della vigente legislazione previdenziale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  19/01/1963  n. 15  art. 0