Sentenza 4/1970 (ECLI:IT:COST:1970:4)
Massima numero 4800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  15/01/1970;  Decisione del  15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4799  4801


Titolo
SENT. 4/70 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 225 - COMPIMENTO DI ATTI ISTRUTTORI AD INIZIATIVA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, COMMA SECONDO, COST. - NORMA IMPUGNATA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - MANIFESTA INFONDATEZZA. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 26, SECONDO COMMA, E 29; NORME INTEGRATIVE, ART. 9, SECONDO COMMA).

Testo
Con la sentenza n. 86 del 1968, che dichiaro' la illegittimita' costituzionale degli artt. 225 e 232 cod. proc. pen., nella parte in cui consentivano, nelle indagini di polizia ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli artt. 390 e 304 bis, ter e quater, e' venuta a cadere, e va percio' dichiarata manifestamente infondata, la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 225, sollevata, limitatamente all'inciso "per quanto e' possibile", in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost..

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte