Sentenza 4/1970 (ECLI:IT:COST:1970:4)
Massima numero 4801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del  15/01/1970;  Decisione del  15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4799  4800


Titolo
SENT. 4/70 C. PROCESSO PENALE - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - COD. PROC. PEN., ART. 409 - DECRETO DI CITAZIONE DAVANTI AL PRETORE - REQUISITI - SCOPO E CARATTERE DELL'ATTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 111, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Qualunque sia la natura giuridica del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Pretore, avendo esso il solo scopo di contestare l'accusa e di assegnare i termini processuali, non puo' essere motivato che in funzione di tale scopo. Pertanto non si ha violazione dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, quando il decreto di citazione contiene l'enunciazione del fatto contestato, del titolo del reato, degli articoli di legge applicabili, ed indica i testimoni a carico e a discarico ritenuti necessari dal giudice.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111  co. 1

Altri parametri e norme interposte