Sentenza 4/1970 (ECLI:IT:COST:1970:4)
Massima numero 4801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
15/01/1970; Decisione del
15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 4/70 C. PROCESSO PENALE - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - COD. PROC. PEN., ART. 409 - DECRETO DI CITAZIONE DAVANTI AL PRETORE - REQUISITI - SCOPO E CARATTERE DELL'ATTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 111, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 4/70 C. PROCESSO PENALE - ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO - COD. PROC. PEN., ART. 409 - DECRETO DI CITAZIONE DAVANTI AL PRETORE - REQUISITI - SCOPO E CARATTERE DELL'ATTO - VIOLAZIONE DELL'ART. 111, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Qualunque sia la natura giuridica del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Pretore, avendo esso il solo scopo di contestare l'accusa e di assegnare i termini processuali, non puo' essere motivato che in funzione di tale scopo. Pertanto non si ha violazione dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, quando il decreto di citazione contiene l'enunciazione del fatto contestato, del titolo del reato, degli articoli di legge applicabili, ed indica i testimoni a carico e a discarico ritenuti necessari dal giudice.
Qualunque sia la natura giuridica del decreto di citazione a giudizio dinanzi al Pretore, avendo esso il solo scopo di contestare l'accusa e di assegnare i termini processuali, non puo' essere motivato che in funzione di tale scopo. Pertanto non si ha violazione dell'art. 111, primo comma, della Costituzione, quando il decreto di citazione contiene l'enunciazione del fatto contestato, del titolo del reato, degli articoli di legge applicabili, ed indica i testimoni a carico e a discarico ritenuti necessari dal giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
co. 1
Altri parametri e norme interposte