Sentenza 5/1970 (ECLI:IT:COST:1970:5)
Massima numero 4802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
15/01/1970; Decisione del
15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4803
Titolo
SENT. 5/70 A. PROCESSO PENALE - INCIDENTI DI ESECUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 630 - CONDANNATO DETENUTO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO OVE HA SEDE L'UFFICIO DEL GIUDICE COMPETENTE - AUDIZIONE PER ROGATORIA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
SENT. 5/70 A. PROCESSO PENALE - INCIDENTI DI ESECUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 630 - CONDANNATO DETENUTO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO OVE HA SEDE L'UFFICIO DEL GIUDICE COMPETENTE - AUDIZIONE PER ROGATORIA - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA).
Testo
L'art. 630 cpv. cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, nei procedimenti relativi agli incidenti di esecuzione, i condannati detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente possono essere sentiti a loro domanda solo dal giudice di sorveglianza o da pretore del luogo ove sono detenuti, e non anche dal giudice competente alla risoluzione dell'incidente, non e' contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto la circostanza che l'audizione di quei condannati non venga effettuata dallo stesso giudice che provvede poi alla decisione dell'incidente, ma per il tramite del giudice a tale scopo delegato, non costituisce un'apprezzabile variazione delle loro possibilita' di difesa che sostanzialmente rimangono integre.
L'art. 630 cpv. cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che, nei procedimenti relativi agli incidenti di esecuzione, i condannati detenuti in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente possono essere sentiti a loro domanda solo dal giudice di sorveglianza o da pretore del luogo ove sono detenuti, e non anche dal giudice competente alla risoluzione dell'incidente, non e' contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto la circostanza che l'audizione di quei condannati non venga effettuata dallo stesso giudice che provvede poi alla decisione dell'incidente, ma per il tramite del giudice a tale scopo delegato, non costituisce un'apprezzabile variazione delle loro possibilita' di difesa che sostanzialmente rimangono integre.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte