Assistenza e solidarietà sociale - Integrazione salariale straordinaria - Presentazione tardiva della domanda - Decorrenza del trattamento dal trentesimo giorno successivo alla presentazione - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio, sez. terza-bis, in riferimento all'art. 3 Cost., con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità - dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 148 del 2015, secondo cui il trattamento straordinario di integrazione salariale, in caso di presentazione tardiva della domanda, decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda medesima. Il termine di sette giorni per la presentazione della domanda di concessione del trattamento - previsto dal comma 1 dello stesso art. 25 e decorrente dalla data di stipula dell'accordo collettivo aziendale relativo all'intervento richiesto - sebbene certamente limitato, non è tale da renderne impossibile, arduo, o comunque eccessivamente oneroso il rispetto. La norma censurata - che si colloca in un disegno di riordino del sistema di questi ammortizzatori sociali e, quindi, non può essere confrontata con la previgente disciplina - richiede all'impresa la massima tempestività nella presentazione della domanda, obbligo cui il datore di lavoro viene chiamato ora a rispondere in termini più rigorosi, per evitare che la sua inerzia incida negativamente sull'attuazione degli interessi coinvolti. La nuova conformazione del procedimento è infatti finalizzata a evitare che si determinino situazioni di incertezza, sia per i lavoratori e le organizzazioni sindacali interessate che per l'impresa, con effetti tanto più critici ove il procedimento amministrativo si concluda con un diniego della domanda a notevole distanza dalla stipula dell'accordo aziendale che ha dato luogo alla sospensione/riduzione dell'orario di lavoro.
Il legislatore, nel disciplinare la materia degli ammortizzatori sociali e nel conformare i correlati procedimenti amministrativi, gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute.