Sentenza 5/1970 (ECLI:IT:COST:1970:5)
Massima numero 4803
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
15/01/1970; Decisione del
15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
4802
Titolo
SENT. 5/70 B. PROCESSO PENALE - INCIDENTI DI ESECUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 630 - MODI DI COMPARIZIONE DEL CONDANNATO A SECONDA DEL LUOGO DI DETENZIONE O CHE SIA LIBERO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' DELLA DISPOSIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA).
SENT. 5/70 B. PROCESSO PENALE - INCIDENTI DI ESECUZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 630 - MODI DI COMPARIZIONE DEL CONDANNATO A SECONDA DEL LUOGO DI DETENZIONE O CHE SIA LIBERO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - RAZIONALITA' DELLA DISPOSIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3, PRIMO COMMA).
Testo
Nei procedimenti relativi agli incidenti di esecuzione, la diversita' di trattamento desumibile dall'art. 630 cpv. cod. proc. pen., tra i due modi previsti per la comparizione del condannato, a seconda che esso sia detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente, oppure sia libero o detenuto nello stesso luogo in cui ha sede il giudice dell'incidente, non viola il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione; difatti, tale differenza, una volta escluso che l'audizione fatta a mezzo di altro giudice menomi le possibilita' di difesa del condannato, risulta priva di ogni rilievo e comunque, non appare irrazionale tenuto conto delle difficolta' pratiche giustamente ritenute dal legislatore prevalenti rispetto all'irrilevante beneficio dell'audizione personale da parte del giudice competente.
Nei procedimenti relativi agli incidenti di esecuzione, la diversita' di trattamento desumibile dall'art. 630 cpv. cod. proc. pen., tra i due modi previsti per la comparizione del condannato, a seconda che esso sia detenuto in luogo diverso da quello in cui risiede il giudice competente, oppure sia libero o detenuto nello stesso luogo in cui ha sede il giudice dell'incidente, non viola il principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione; difatti, tale differenza, una volta escluso che l'audizione fatta a mezzo di altro giudice menomi le possibilita' di difesa del condannato, risulta priva di ogni rilievo e comunque, non appare irrazionale tenuto conto delle difficolta' pratiche giustamente ritenute dal legislatore prevalenti rispetto all'irrilevante beneficio dell'audizione personale da parte del giudice competente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte