Sentenza 6/1970 (ECLI:IT:COST:1970:6)
Massima numero 4804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
15/01/1970; Decisione del
15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO - LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 23 E 25 - PRESIDENTE DI UNA REGIONE AD AUTONOMIA SPECIALE - LEGITTIMAZIONE ANCHE QUANDO OGGETTO DEL GIUDIZIO SIA LA LEGGE COSTITUZIONALE DELLO STATO CHE ADOTTA LO STATUTO REGIONALE - GIUSTIFICAZIONE - FATTISPECIE - REGIONE SICILIANA - D.L. 15 MAGGIO 1946, N. 455, ARTT. 26 E 27.
SENT. 6/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO - LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ARTT. 23 E 25 - PRESIDENTE DI UNA REGIONE AD AUTONOMIA SPECIALE - LEGITTIMAZIONE ANCHE QUANDO OGGETTO DEL GIUDIZIO SIA LA LEGGE COSTITUZIONALE DELLO STATO CHE ADOTTA LO STATUTO REGIONALE - GIUSTIFICAZIONE - FATTISPECIE - REGIONE SICILIANA - D.L. 15 MAGGIO 1946, N. 455, ARTT. 26 E 27.
Testo
Lo Statuto della regione, anche se adottato con legge costituzionale dello Stato come prescritto per le regioni ad autonomia speciale dall'art. 116 della Costituzione, o se contenuto in atto legislativo statale cosi' come originariamente e' accaduto per lo Statuto della Regione siciliana, e' pur sempre l'atto costitutivo sul quale direttamente si fondano le potesta' legislative ed amministrative della Regione, la garanzia costituzionale prima ed essenziale della sua autonomia: pertanto, quando siano denunciate disposizioni contenute negli statuti speciali regionali, e limitatamente a tale ipotesi, deve ritenersi implicito nel principio risultante dal combinato disposto dagli artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che il Presidente della Regione sia legittimato a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale, cosi' come e' espressamente disposto per l'ipotesi in cui sia impugnata, invece, una legge regionale.
Lo Statuto della regione, anche se adottato con legge costituzionale dello Stato come prescritto per le regioni ad autonomia speciale dall'art. 116 della Costituzione, o se contenuto in atto legislativo statale cosi' come originariamente e' accaduto per lo Statuto della Regione siciliana, e' pur sempre l'atto costitutivo sul quale direttamente si fondano le potesta' legislative ed amministrative della Regione, la garanzia costituzionale prima ed essenziale della sua autonomia: pertanto, quando siano denunciate disposizioni contenute negli statuti speciali regionali, e limitatamente a tale ipotesi, deve ritenersi implicito nel principio risultante dal combinato disposto dagli artt. 23 e 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che il Presidente della Regione sia legittimato a costituirsi dinanzi alla Corte costituzionale, cosi' come e' espressamente disposto per l'ipotesi in cui sia impugnata, invece, una legge regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte