Sentenza 6/1970 (ECLI:IT:COST:1970:6)
Massima numero 4808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
15/01/1970; Decisione del
15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/70 E. REGIONE SICILIANA - STATUTO REGIONALE - COSTITUZIONALIZZAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE IN REGIME DI "PROROGATIO" - LIMITI - NORME STATUTARIE IN RADICALE CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - ADOZIONE DELLO STATUTO CON LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 2 DEL 1948 IN REVISIONE TACITA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE. (COSTITUZIONE, ART. 116 E DISP. TRANS. XVII).
SENT. 6/70 E. REGIONE SICILIANA - STATUTO REGIONALE - COSTITUZIONALIZZAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE IN REGIME DI "PROROGATIO" - LIMITI - NORME STATUTARIE IN RADICALE CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - ADOZIONE DELLO STATUTO CON LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 2 DEL 1948 IN REVISIONE TACITA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE. (COSTITUZIONE, ART. 116 E DISP. TRANS. XVII).
Testo
Fermo restando che l'Assemblea costituente nel procedere alla cosiddetta "costituzionalizzazione" dello Statuto regionale siciliano in regime di prorogatio non avrebbe potuto oltrepassare i limiti derivanti dal combinato disposto della XVII disp. trans. e dell'art. 116 della Costituzione, una corretta interpretazione della legge costituzionale n. 2 del 1948 porta a ritenere che non sono state munite di efficacia formalmente costituzionale le norme dello statuto che, mentre non rientravano tra quelle dirette a realizzare "forme e condizioni particolari di autonomia", si ponevano in radicale contrasto con la Costituzione della Repubblica (cfr. gia' la sent. n. 38 del 1957: non e' infatti immaginabile che nell'adottare, sia pure con rinvio a quello allora esistente, lo statuto speciale della Regione siciliana si fosse dato vita ad una revisione tacita, comunque vietata dalla XVII disp. trans., della Costituzione stessa, entrata in vigore da appena un mese.
Fermo restando che l'Assemblea costituente nel procedere alla cosiddetta "costituzionalizzazione" dello Statuto regionale siciliano in regime di prorogatio non avrebbe potuto oltrepassare i limiti derivanti dal combinato disposto della XVII disp. trans. e dell'art. 116 della Costituzione, una corretta interpretazione della legge costituzionale n. 2 del 1948 porta a ritenere che non sono state munite di efficacia formalmente costituzionale le norme dello statuto che, mentre non rientravano tra quelle dirette a realizzare "forme e condizioni particolari di autonomia", si ponevano in radicale contrasto con la Costituzione della Repubblica (cfr. gia' la sent. n. 38 del 1957: non e' infatti immaginabile che nell'adottare, sia pure con rinvio a quello allora esistente, lo statuto speciale della Regione siciliana si fosse dato vita ad una revisione tacita, comunque vietata dalla XVII disp. trans., della Costituzione stessa, entrata in vigore da appena un mese.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte