Sentenza 6/1970 (ECLI:IT:COST:1970:6)
Massima numero 4808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  15/01/1970;  Decisione del  15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4804  4805  4806  4807  4809  4810  4811  4812  4813  4814


Titolo
SENT. 6/70 E. REGIONE SICILIANA - STATUTO REGIONALE - COSTITUZIONALIZZAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE IN REGIME DI "PROROGATIO" - LIMITI - NORME STATUTARIE IN RADICALE CONTRASTO CON LA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - ADOZIONE DELLO STATUTO CON LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 2 DEL 1948 IN REVISIONE TACITA DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE. (COSTITUZIONE, ART. 116 E DISP. TRANS. XVII).

Testo
Fermo restando che l'Assemblea costituente nel procedere alla cosiddetta "costituzionalizzazione" dello Statuto regionale siciliano in regime di prorogatio non avrebbe potuto oltrepassare i limiti derivanti dal combinato disposto della XVII disp. trans. e dell'art. 116 della Costituzione, una corretta interpretazione della legge costituzionale n. 2 del 1948 porta a ritenere che non sono state munite di efficacia formalmente costituzionale le norme dello statuto che, mentre non rientravano tra quelle dirette a realizzare "forme e condizioni particolari di autonomia", si ponevano in radicale contrasto con la Costituzione della Repubblica (cfr. gia' la sent. n. 38 del 1957: non e' infatti immaginabile che nell'adottare, sia pure con rinvio a quello allora esistente, lo statuto speciale della Regione siciliana si fosse dato vita ad una revisione tacita, comunque vietata dalla XVII disp. trans., della Costituzione stessa, entrata in vigore da appena un mese.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 116

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte