Sentenza 6/1970 (ECLI:IT:COST:1970:6)
Massima numero 4810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
15/01/1970; Decisione del
15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/70 G. REGIONE SICILIANA - ALTA CORTE - MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE E DEL COMMISSARIO DELLO STATO - CONTRASTO CON L'ART. 112 DELLA COSTITUZIONE - ATTRIBUZIONE DELLA DECISIONE ALL'ALTA CORTE IN QUANTO ORGANO DI GIURISDIZIONE COSTITUZIONALE - SPECIALITA' DELL'ACCUSA E SPECIALITA' DEL GIUDICE - UNITARIETA' DEL SISTEMA EX ARTT. 26 E 27 DELLO STATUTO REGIONALE - SOTTRAZIONE DEI SOGGETTI IVI PREVISTI AL COMUNE REGIME PROCESSUALE PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 6/70 G. REGIONE SICILIANA - ALTA CORTE - MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE E DEL COMMISSARIO DELLO STATO - CONTRASTO CON L'ART. 112 DELLA COSTITUZIONE - ATTRIBUZIONE DELLA DECISIONE ALL'ALTA CORTE IN QUANTO ORGANO DI GIURISDIZIONE COSTITUZIONALE - SPECIALITA' DELL'ACCUSA E SPECIALITA' DEL GIUDICE - UNITARIETA' DEL SISTEMA EX ARTT. 26 E 27 DELLO STATUTO REGIONALE - SOTTRAZIONE DEI SOGGETTI IVI PREVISTI AL COMUNE REGIME PROCESSUALE PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni concernenti la messa in stato di accusa del Presidente e degli assessori della Regione siciliana per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, demandata ad un organo amministrativo alle dipendenze del Governo nazionale, qual'e' il Commissario dello Stato, contravvengono al principio dell'art. 112 della Costituzione e confermano che la competenza a giudicare in questa materia era stata attribuita dallo Statuto all'Alta Corte proprio in quanto organo di giurisdizione costituzionale e non come ad un qualsiasi giudice speciale. Specialita' dell'accusa e specialita' del giudice si integrano tra loro indissolubilmente, rispondendo ad un disegno unitario, che ha come conseguenza la piena e totale sottrazione al regime processuale penale comune a tutti i cittadini, compresi gli assessori regionali delle altre regioni, di coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un determinato ufficio in una singola e determinata regione, con palese violazione oltre tutto del principio di eguaglianza.
Le disposizioni concernenti la messa in stato di accusa del Presidente e degli assessori della Regione siciliana per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, demandata ad un organo amministrativo alle dipendenze del Governo nazionale, qual'e' il Commissario dello Stato, contravvengono al principio dell'art. 112 della Costituzione e confermano che la competenza a giudicare in questa materia era stata attribuita dallo Statuto all'Alta Corte proprio in quanto organo di giurisdizione costituzionale e non come ad un qualsiasi giudice speciale. Specialita' dell'accusa e specialita' del giudice si integrano tra loro indissolubilmente, rispondendo ad un disegno unitario, che ha come conseguenza la piena e totale sottrazione al regime processuale penale comune a tutti i cittadini, compresi gli assessori regionali delle altre regioni, di coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un determinato ufficio in una singola e determinata regione, con palese violazione oltre tutto del principio di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte