Sentenza 6/1970 (ECLI:IT:COST:1970:6)
Massima numero 4810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  15/01/1970;  Decisione del  15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4804  4805  4806  4807  4808  4809  4811  4812  4813  4814


Titolo
SENT. 6/70 G. REGIONE SICILIANA - ALTA CORTE - MESSA IN STATO DI ACCUSA DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI REGIONALI - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE E DEL COMMISSARIO DELLO STATO - CONTRASTO CON L'ART. 112 DELLA COSTITUZIONE - ATTRIBUZIONE DELLA DECISIONE ALL'ALTA CORTE IN QUANTO ORGANO DI GIURISDIZIONE COSTITUZIONALE - SPECIALITA' DELL'ACCUSA E SPECIALITA' DEL GIUDICE - UNITARIETA' DEL SISTEMA EX ARTT. 26 E 27 DELLO STATUTO REGIONALE - SOTTRAZIONE DEI SOGGETTI IVI PREVISTI AL COMUNE REGIME PROCESSUALE PENALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le disposizioni concernenti la messa in stato di accusa del Presidente e degli assessori della Regione siciliana per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, demandata ad un organo amministrativo alle dipendenze del Governo nazionale, qual'e' il Commissario dello Stato, contravvengono al principio dell'art. 112 della Costituzione e confermano che la competenza a giudicare in questa materia era stata attribuita dallo Statuto all'Alta Corte proprio in quanto organo di giurisdizione costituzionale e non come ad un qualsiasi giudice speciale. Specialita' dell'accusa e specialita' del giudice si integrano tra loro indissolubilmente, rispondendo ad un disegno unitario, che ha come conseguenza la piena e totale sottrazione al regime processuale penale comune a tutti i cittadini, compresi gli assessori regionali delle altre regioni, di coloro che ricoprano o abbiano ricoperto un determinato ufficio in una singola e determinata regione, con palese violazione oltre tutto del principio di eguaglianza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte