Sentenza 6/1970 (ECLI:IT:COST:1970:6)
Massima numero 4811
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
15/01/1970; Decisione del
15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 6/70 H. CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI PENALI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI - DEROGA AL DIRITTO COMUNE - FONDAMENTO EX ARTT. 96 E 134 DELLA COSTITUZIONE - RAGIONI GIUSTIFICATIVE - ASSIMILABILITA' AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEGLI ORGANI DI GOVERNO REGIONALI - ESCLUSIONE.
SENT. 6/70 H. CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZI PENALI NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI - DEROGA AL DIRITTO COMUNE - FONDAMENTO EX ARTT. 96 E 134 DELLA COSTITUZIONE - RAGIONI GIUSTIFICATIVE - ASSIMILABILITA' AL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEGLI ORGANI DI GOVERNO REGIONALI - ESCLUSIONE.
Testo
Una attenta analisi della ragione che giustifica nei confronti del Presidente del Consiglio e dei Ministri la profonda deroga al diritto comune risultante dagli artt. 96 e 134 della Costituzione dimostra come sia impossibile estenderla ai membri del Governo regionale siciliano: quest'istituto presenta, infatti, evidenti analogie con l'autorizzazione a procedere nei confronti dei membri delle Camere, prevista dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione ed allo stesso modo in cui le Assemblee regionali non sono assimilabili puramente e semplicemente alle Assemblee parlamentari, cosi' nemmeno gli organi di governo regionali non sono assimilabili al Governo della Repubblica (cfr. con i dovuti adattamenti, valgono, infatti, nei confronti dei membri del Governo regionale siciliano,le stesse argomentazioni gia' svolte nella decisione dell'Alta Corte del 16-20 marzo 1951 e nelle decisioni della Corte costituzionale n. 66 del 1964 e n. 143 del 1968).
Una attenta analisi della ragione che giustifica nei confronti del Presidente del Consiglio e dei Ministri la profonda deroga al diritto comune risultante dagli artt. 96 e 134 della Costituzione dimostra come sia impossibile estenderla ai membri del Governo regionale siciliano: quest'istituto presenta, infatti, evidenti analogie con l'autorizzazione a procedere nei confronti dei membri delle Camere, prevista dall'art. 68, secondo comma, della Costituzione ed allo stesso modo in cui le Assemblee regionali non sono assimilabili puramente e semplicemente alle Assemblee parlamentari, cosi' nemmeno gli organi di governo regionali non sono assimilabili al Governo della Repubblica (cfr. con i dovuti adattamenti, valgono, infatti, nei confronti dei membri del Governo regionale siciliano,le stesse argomentazioni gia' svolte nella decisione dell'Alta Corte del 16-20 marzo 1951 e nelle decisioni della Corte costituzionale n. 66 del 1964 e n. 143 del 1968).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 96
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte