Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Piemonte - Accesso alle prestazioni - Introduzione di un indicatore sintetico della situazione reddituale ("Fattore famiglia") - Applicazione, tra le altre, alle prestazioni sanitarie, comprese le compartecipazioni alla spesa - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8, comma 15, della legge n. 537 del 1993 e all'art. 17, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 111 del 2011, dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge reg. Piemonte n. 16 del 2019, che prevede tra gli ambiti di applicazione del "Fattore famiglia" - indicatore sintetico delle condizioni economiche reali dei nuclei familiari - le prestazioni sociali e sanitarie, comprese le compartecipazioni alla spesa. Ferma l'intangibilità delle quote di compartecipazione come fissate dalla normativa statale, è possibile interpretare la citata disposizione in modo costituzionalmente orientato, nel senso che la stessa non comporta alcuna integrazione normativa del regime delle compartecipazioni alle spese socio-sanitarie, riguardando unicamente la possibilità di modulare i costi individuali relativi alle altre tipologie di prestazioni per le quali non opera il criterio di uniformità sull'intero territorio nazionale. Così interpretata, la disposizione non comporta alcun effetto diretto neanche sulla programmazione finanziaria e sulla stima degli oneri afferenti alle spese socio-sanitarie e, in particolare, alla spesa per garantire quantitativamente e qualitativamente i livelli essenziali di assistenza. (Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017).
L'indefettibilità del livellamento della compartecipazione, se da un lato è riconducibile al principio di coordinamento della finanza pubblica nell'acquisizione delle risorse necessarie alla spesa sanitaria, dall'altro incide anche sulla quantità e sulla qualità delle prestazioni garantite e, quindi, sui livelli essenziali di assistenza. (Precedente citato: sentenza n. 187 del 2012).
Dove sono in gioco funzioni e diritti costituzionalmente previsti e garantiti, è indispensabile superare la prospettiva del puro contenimento della spesa pubblica, per assicurare la certezza del diritto ed il buon andamento delle pubbliche amministrazioni. Al fine di assicurare l'uniformità delle prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza (LEA), spetta allo Stato determinare la ripartizione dei costi relativi a tali prestazioni tra il Servizio sanitario nazionale e gli assistiti, sia prevedendo specifici casi di esenzione a favore di determinate categorie di soggetti, sia stabilendo soglie di compartecipazione ai costi, uguali in tutto il territorio nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 187 del 2012 e n. 203 del 2008).