Ordinanza 7/1970 (ECLI:IT:COST:1970:7)
Massima numero 4815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
15/01/1970; Decisione del
15/01/1970
Deposito del 22/01/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 7/70. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - STAMPA - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI GIORNALISTI - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ART. 46, PRIMO COMMA - OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEL DIRETTORE E VICE DIRETTORE RESPONSABILE DI UN GIORNALE QUOTIDIANO O DI UN PERIODICO O AGENZIA DI STAMPA - ESCLUSIONE CHE TALI SOGGETTI POSSANO ESSERE ISCRITTI NELL'ELENCO DEI PUBBLICISTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 7/70. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - STAMPA - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI GIORNALISTI - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ART. 46, PRIMO COMMA - OBBLIGO DI ISCRIZIONE DEL DIRETTORE E VICE DIRETTORE RESPONSABILE DI UN GIORNALE QUOTIDIANO O DI UN PERIODICO O AGENZIA DI STAMPA - ESCLUSIONE CHE TALI SOGGETTI POSSANO ESSERE ISCRITTI NELL'ELENCO DEI PUBBLICISTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Se nell'ordinanza di rinvio, con la quale sia stata di nuovo impugnata una disposizione gia' dichiarata in parte illegittima con una sentenza della Corte costituzionale, non vengano addotti motivi che possano giustificare una totale o piu' ampia dichiarazione di illegittimita', la questione va dichiarata manifestamente infondata. Di conseguenza, poiche' con la sent. n. 98 del 2 luglio 1968, e' stato dichiarato illegittimo l'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (ordinamento della professione di giornalista), nella parte in cui vietava di scegliere nell'elenco dei pubblicisti il direttore e il vice direttore dei giornali quotidiani, nonche' dei periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale e con sei e quattro redatori ordinari, rispettivamente con qualifica di giornalisti professionisti (art. 34, primo comma, della legge) deve essere definito con una pronuncia di manifesta infondatezza il giudizio promosso nei confronti del suddetto art. 46, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con ordinanze del Pretore di Firenze 7 giugno 1968 (Gazz. Uff.le n. 235 del 14 settembre 1968, Reg. ord. 1968, n. 151).
Se nell'ordinanza di rinvio, con la quale sia stata di nuovo impugnata una disposizione gia' dichiarata in parte illegittima con una sentenza della Corte costituzionale, non vengano addotti motivi che possano giustificare una totale o piu' ampia dichiarazione di illegittimita', la questione va dichiarata manifestamente infondata. Di conseguenza, poiche' con la sent. n. 98 del 2 luglio 1968, e' stato dichiarato illegittimo l'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (ordinamento della professione di giornalista), nella parte in cui vietava di scegliere nell'elenco dei pubblicisti il direttore e il vice direttore dei giornali quotidiani, nonche' dei periodici e delle agenzie di stampa a diffusione nazionale e con sei e quattro redatori ordinari, rispettivamente con qualifica di giornalisti professionisti (art. 34, primo comma, della legge) deve essere definito con una pronuncia di manifesta infondatezza il giudizio promosso nei confronti del suddetto art. 46, in riferimento all'art. 21 della Costituzione, con ordinanze del Pretore di Firenze 7 giugno 1968 (Gazz. Uff.le n. 235 del 14 settembre 1968, Reg. ord. 1968, n. 151).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte