Sentenza 9/1970 (ECLI:IT:COST:1970:9)
Massima numero 4819
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  16/01/1970;  Decisione del  16/01/1970
Deposito del 28/01/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4817  4818  4820  4821


Titolo
SENT. 9/70 C. PARLAMENTO - ASSEMBLEE PARLAMENTARI - AUTONOMIA - RISERVA DI COMPETENZA NORMATIVA PER CIO' CHE ATTIENE ALLE PROCEDURE PARLAMENTARI - CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - VALUTAZIONE ESCLUSIVA DELLA SINGOLA CAMERA - EFFETTI - SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DEL PUBBLICO MINISTERO DI ESERCITARE L'AZIONE PENALE - FONDAMENTO COSTITUZIONALE - COD. PROC. PEN., ART. 15, QUINTO COMMA - NON VIOLA L'ART. 112 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Le procedure parlamentari possono trovare regola soltanto nell'esplicazione dell'autonomia conferita alle singole assemblee; a favore delle quali percio' deve riconoscersi, in materia una riserva di competenza normativa. D'altro canto il procedimento per la concessione dell'autorizzazione non puo' non avere regole che si coordinano con il carattere politico dell'atto; e se e' vero che viene sospesa l'attuazione dell'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale, e' dalla norma costituzionale che l'effetto proviene, avendo esso dato alla singola Camera legittimazione esclusiva alla scelta del tempo e del modo di esercizio della competenza che le spetta, perche' soltanto la singola Camera e' legittimata a regolare lo svolgimento dei propri lavori. L'art. 15 c.p.p., non viola quindi il principio della obbligatorieta' dell'azione penale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte