Sentenza 9/1970 (ECLI:IT:COST:1970:9)
Massima numero 4820
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  16/01/1970;  Decisione del  16/01/1970
Deposito del 28/01/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4817  4818  4819  4821


Titolo
SENT. 9/70 D. IMMUNITA' PARLAMENTARI - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PROC. PEN., ART. 15, PRIMO COMMA - DIVIETO AL PUBBLICO MINISTERO DI CONTESTARE L'ACCUSA E DI PROCEDERE ALL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO PRIMA CHE SIA CONCESSA L'AUTORIZZAZIONE - CONFORMITA' ALL'ART. 68 DELLA COSTITUZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'emissione di un mandato o di un ordine, anche di semplice comparizione, e' espressione di una potesta' coercitiva del giudice o del pubblico ministero; e l'art. 68, della Costituzione esclude tassativamente che il magistrato possa rivolgere tale sua potesta' contro coloro che appartengono alle assemblee parlamentari. Il parlamentare deve essere sottratto a limitazioni o ad ostacoli nella esplicazione della sua funzione, provenienti da poteri che non facciano capo alla Camera cui appartiene, e che potrebbero assumere il carattere di interferenza nello svolgimento della funzione dell'organo sovrano. E' per queste considerazioni che l'art. 15 c.p.p., che vieta al P.M. di contestare l'accusa e procedere all'interrogatorio dell'imputato, non viola il diritto di difesa, anche perche' se fosse consentito il contatto tra giudice e parlamentare imputato, questi si sottrarrebbe all'immunita' prima ancora che il Parlamento accerti l'esistenza di serie ragioni di privazione nella prerogativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68

Altri parametri e norme interposte