Sentenza 10/1970 (ECLI:IT:COST:1970:10)
Massima numero 4822
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
16/01/1970; Decisione del
16/01/1970
Deposito del 28/01/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 10/70 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ART. 4, QUINTO COMMA - TERMINE DI DECADENZA PER L'AZIONE DI RISARCIMENTO IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO - CONGRUITA' - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE; (COD.CIV., ART. 2947, PRIMO E TERZO COMMA).
SENT. 10/70 A. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ART. 4, QUINTO COMMA - TERMINE DI DECADENZA PER L'AZIONE DI RISARCIMENTO IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO - CONGRUITA' - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE; (COD.CIV., ART. 2947, PRIMO E TERZO COMMA).
Testo
Non contrasta col principio costituzionale di eguaglianza la deroga apportata dall'art. 4, quinto comma. r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, per la parte in cui subordina l'esercizio del diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore dipendente per infortunio sul lavoro al termine di decadenza di un anno dal giorno dell'emanazione della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, all'art. 2947, primo e terzo comma, cod.civile, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si matura in cinque anni. Tale maggior brevita' nel termine non appare infatti irragionevole, riguardando questo non gia' l'azione di risarcimento, ma soltanto quella diretta a conseguire un'integrazione dell'indennizzo gia' corrisposto all'infortunato dall'ente assicuratore, in quanto questi risulti inadeguato, e valendo ad evitare il pregiudizio che sarebbe potuto derivare, da una maggior lunghezza del termine, alla raccolta ed alla conservazione delle prove.
Non contrasta col principio costituzionale di eguaglianza la deroga apportata dall'art. 4, quinto comma. r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, per la parte in cui subordina l'esercizio del diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore dipendente per infortunio sul lavoro al termine di decadenza di un anno dal giorno dell'emanazione della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, all'art. 2947, primo e terzo comma, cod.civile, secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si matura in cinque anni. Tale maggior brevita' nel termine non appare infatti irragionevole, riguardando questo non gia' l'azione di risarcimento, ma soltanto quella diretta a conseguire un'integrazione dell'indennizzo gia' corrisposto all'infortunato dall'ente assicuratore, in quanto questi risulti inadeguato, e valendo ad evitare il pregiudizio che sarebbe potuto derivare, da una maggior lunghezza del termine, alla raccolta ed alla conservazione delle prove.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte