Assistenza e solidarietà sociale - Norme della Regione Piemonte - Accesso alle prestazioni erogate - Indicatore sintetico della situazione reddituale ("Fattore famiglia") - Attribuzione alla Giunta regionale della definizione di specifiche agevolazioni, integrative di quelle statali - Lamentata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell'art. 4 della legge reg. Piemonte n. 16 del 2019, che demanda alla Giunta regionale, attraverso la determinazione dei criteri e delle modalità attuative del "Fattore famiglia" - indicatore sintetico delle condizioni economiche reali dei nuclei familiari - la definizione di specifiche agevolazioni integrative di quelle statali. La Regione ha esercitato una competenza legislativa di tipo residuale, in quanto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non esclude che le Regioni possano garantire, nell'ambito delle proprie competenze, livelli ulteriori di tutela. Dunque l'ascrivibilità della disposizione impugnata anche alla materia regionale residuale "servizi sociali" legittima l'esercizio della potestà legislativa regionale. Se, difatti, l'azione trasversale della normativa statale individua, ai sensi del parametro evocato, la prestazione essenziale da assicurare su tutto il territorio dello Stato, oltre tale limite si riespande la generale competenza della Regione sulla materia, residuale, oggetto di disciplina. (Precedenti citati: sentenza n. 222 del 2013, n. 297 del 2012 e n. 387 del 2007).
Secondo l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, la competenza statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. - alla quale è stata ricondotta la normativa dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie - non attiene a una "materia" in senso stretto, ma costituisce una competenza esclusiva e "trasversale", idonea a investire una pluralità di materie; in particolare, la determinazione dell'ISEE, delle tipologie di prestazioni agevolate, delle soglie reddituali di accesso alle prestazioni e, quindi, dei LIVEAS incide in modo significativo sulla competenza residuale regionale in materia di "servizi sociali" e, almeno potenzialmente, sulle finanze della Regione, che sopporta l'onere economico di tali servizi. (Precedenti citati: sentenze n. 297 del 2012, n. 203 del 2012, n. 232 del 2011, n. 10 del 2010, n. 322 del 2009, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 162 del 2007, n. 94 del 2007 e n. 282 del 2002).