Sentenza 10/1970 (ECLI:IT:COST:1970:10)
Massima numero 4824
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  16/01/1970;  Decisione del  16/01/1970
Deposito del 28/01/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4822  4823  4825  4826


Titolo
SENT. 10/70 C. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ART. 4, QUINTO COMMA - TERMINE DI DECADENZA PER L'AZIONE DI RISARCIMENTO IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DEL LAVORO - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. COSTITUZIONALE, ART. 35).

Testo
L'art. 4, quinto comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, nella parte in cui subordina l'esercizio del diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore dipendente per infortunio sul lavoro al termine di decadenza di un anno dal giorno dell'emanazione della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, non viola l'art. 35 della Costituzione poiche', come la Corte ha osservato in altre occasioni, il principio enunciato nel primo comma di tale articolo si limita a stabilire il criterio generale ispiratore di tutte le disposizioni comprese nel titolo III della Costituzione, nelle quali ultime solamente sono da ricercare le norme particolari regolatrici delle varie specie di tutela accordate al lavoratore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte