Sentenza 10/1970 (ECLI:IT:COST:1970:10)
Massima numero 4826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
16/01/1970; Decisione del
16/01/1970
Deposito del 28/01/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 10/70 E. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ART. 4, QUINTO COMMA - TERMINE DI DECADENZA PER L'AZIONE DI RISARCIMENTO IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO - DECORRENZA IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - SITUAZIONE DI TIMORE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - RINUNCIABILITA' DEL DIRITTO.
SENT. 10/70 E. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ART. 4, QUINTO COMMA - TERMINE DI DECADENZA PER L'AZIONE DI RISARCIMENTO IN CASO DI ESTINZIONE DEL REATO - DECORRENZA IN PENDENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - SITUAZIONE DI TIMORE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA - RINUNCIABILITA' DEL DIRITTO.
Testo
Rispetto all'art. 4, quinto comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, che subordina l'esercizio del diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore dipendente per infortunio sul lavoro al termine di decadenza di un anno dal giorno dell'emanazione della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, non trova applicazione il principio affermato dalla Corte nella sentenza n. 63 del 1966, nella considerazione che quando il termine suddetto decorra nel periodo di costanza del rapporto di lavoro il prestatore d'opera, pel timore di incorrere nel licenziamento, potrebbe essere indotto a rinunciare all'azione stessa, giacche' il diritto di cui trattasi, a differenza dell'altro al salario, e' un diritto rinunciabile. Cfr.: 63/66
Rispetto all'art. 4, quinto comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, che subordina l'esercizio del diritto al risarcimento del danno subito dal lavoratore dipendente per infortunio sul lavoro al termine di decadenza di un anno dal giorno dell'emanazione della sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, non trova applicazione il principio affermato dalla Corte nella sentenza n. 63 del 1966, nella considerazione che quando il termine suddetto decorra nel periodo di costanza del rapporto di lavoro il prestatore d'opera, pel timore di incorrere nel licenziamento, potrebbe essere indotto a rinunciare all'azione stessa, giacche' il diritto di cui trattasi, a differenza dell'altro al salario, e' un diritto rinunciabile. Cfr.: 63/66
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte