Sentenza 11/1970 (ECLI:IT:COST:1970:11)
Massima numero 4827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
16/01/1970; Decisione del
16/01/1970
Deposito del 28/01/1970; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 11/70. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN., ART. 207, SECONDO COMMA - POTERE DI REVOCA ATTRIBUITO AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 13, PRIMO E SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
SENT. 11/70. MISURE DI SICUREZZA - MISURE DI SICUREZZA PERSONALI - COD. PEN., ART. 207, SECONDO COMMA - POTERE DI REVOCA ATTRIBUITO AL MINISTRO PER LA GIUSTIZIA ANZICHE' AL GIUDICE DI SORVEGLIANZA - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 13, PRIMO E SECONDO COMMA DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).
Testo
E' inammissibile perche' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207, 2 cpv., cod. pen., (che attribuisce un potere di revoca anticipata delle misure di sicurezza al Ministro della giustizia anziche' all'organo giudiziario), sollevata, in relazione all'art. 13, primo e secondo comma della Costituzione, dal giudice di sorveglianza al fine di riesaminare la pericolosita' sociale di persona soggetta a liberta' vigilata perche' ammessa alla liberazione condizionale. Invero la norma impugnata non si estende al caso di specie, giacche' secondo la comune interpretazione dottrinaria e la costante prassi ministeriale, sussiste una netta contrapposizione tra le misure di sicurezza in genere, e la liberta' vigilata cui e' assoggettata la persona ammessa alla liberazione condizionale. Le prime infatti, indeterminate nel massimo di durata, decorso un periodo minimo stabilito "ex lege", sono soggette ad un continuo riesame al fine di commisurarle alla effettiva pericolosita' della persona ad esse sottoposta; la seconda invece, comportando regole di condotta imposte per un tempo corrispondente a quello della pena residua, o fissato in un quinquennio per gli ergastolani, non e' revocabile prima della scadenza anche perche' la violazione degli obblighi che ne conseguono comporta la revoca della liberazione condizionale.
E' inammissibile perche' irrilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 207, 2 cpv., cod. pen., (che attribuisce un potere di revoca anticipata delle misure di sicurezza al Ministro della giustizia anziche' all'organo giudiziario), sollevata, in relazione all'art. 13, primo e secondo comma della Costituzione, dal giudice di sorveglianza al fine di riesaminare la pericolosita' sociale di persona soggetta a liberta' vigilata perche' ammessa alla liberazione condizionale. Invero la norma impugnata non si estende al caso di specie, giacche' secondo la comune interpretazione dottrinaria e la costante prassi ministeriale, sussiste una netta contrapposizione tra le misure di sicurezza in genere, e la liberta' vigilata cui e' assoggettata la persona ammessa alla liberazione condizionale. Le prime infatti, indeterminate nel massimo di durata, decorso un periodo minimo stabilito "ex lege", sono soggette ad un continuo riesame al fine di commisurarle alla effettiva pericolosita' della persona ad esse sottoposta; la seconda invece, comportando regole di condotta imposte per un tempo corrispondente a quello della pena residua, o fissato in un quinquennio per gli ergastolani, non e' revocabile prima della scadenza anche perche' la violazione degli obblighi che ne conseguono comporta la revoca della liberazione condizionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 13
co. 2
Altri parametri e norme interposte