Sentenza 12/1970 (ECLI:IT:COST:1970:12)
Massima numero 4828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  29/01/1970;  Decisione del  29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4829  4830  4831  4832


Titolo
SENT. 12/70 A. GIUOCO - APPARECCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI - USO A SCOPO DI GIUOCO E NON DI MERO TRATTENIMENTO - CONCETTO E CONDIZIONI AI FINI DEL DIVIETO DI CUI ALLA LEGGE 20 MAGGIO 1965, N. 507, ART. 1.

Testo
Perche' apparecchi o congegni automatici o semiautomatici debbano essere considerati da giuoco e non da mero trattenimento, e' sufficiente che il giuocatore attraverso l'uso dell'apparecchio possa conseguire un risultato che gli consenta una nuova utilizzazione di esso, senza il versamento di alcun corrispettivo. Infatti nella normativa di cui alla legge 20 maggio 1965, n. 507, che modifica il T.U. delle leggi di p.s., la terminologia adottata (giuoco, apparecchi o congegni da giuoco, apparecchi che possono dar luogo a scommesse) non deve essere intesa nel senso rigorosamente tecnico che si riscontra a proposito di altri istituti o di altre norme (segnatamente di diritto civile), bensi' in senso piu' generale (o generico) in quanto tende ad indicare, quale oggetto del divieto, dati comportamenti del giuocatore e date utilita' (immediate o mediate) che questi puo' conseguire e che lo inducano a servirsi dell'apparecchio o del congegno.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte