Sentenza 12/1970 (ECLI:IT:COST:1970:12)
Massima numero 4829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
29/01/1970; Decisione del
29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/70 B. GIUOCO - APPARECCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DA GIUOCO - LEGGE 20 MAGGIO 1965, N. 507, ART. 1 - DIVIETO DI USO NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E NEI CIRCOLI ED ASSOCIAZIONI DI QUALUNQUE SPECIE - NON VIOLA L'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - FINALITA' DELLA LEGGE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 12/70 B. GIUOCO - APPARECCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DA GIUOCO - LEGGE 20 MAGGIO 1965, N. 507, ART. 1 - DIVIETO DI USO NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E NEI CIRCOLI ED ASSOCIAZIONI DI QUALUNQUE SPECIE - NON VIOLA L'ART. 41 DELLA COSTITUZIONE - FINALITA' DELLA LEGGE - RAZIONALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Con l'estensione del divieto di uso agli apparecchi o congegni automatici e semiautomatici, da giuoco, la normativa di cui alla legge n. 507 del 1965, non si pone in contrasto con l'art. 41 della Costituzione. Infatti, tenuto presente quanto la Corte ha precisato con la sentenza n. 125 del 1963, va osservato che la liberta' di iniziativa economica non trova un limite illegittimo nel divieto di usare codesti apparecchi o congegni imposto al fine di evitare che venga favorito il giuoco aleatorio, ancorche' non d'azzardo, che i cittadini, ed in particolare i giovani, dedichino parte del loro tempo ad attivita' o comportamenti non del tutto compatibili con il rispetto della dignita' umana, che, infine, si agevolino o determinino tendenze antisociali.
Con l'estensione del divieto di uso agli apparecchi o congegni automatici e semiautomatici, da giuoco, la normativa di cui alla legge n. 507 del 1965, non si pone in contrasto con l'art. 41 della Costituzione. Infatti, tenuto presente quanto la Corte ha precisato con la sentenza n. 125 del 1963, va osservato che la liberta' di iniziativa economica non trova un limite illegittimo nel divieto di usare codesti apparecchi o congegni imposto al fine di evitare che venga favorito il giuoco aleatorio, ancorche' non d'azzardo, che i cittadini, ed in particolare i giovani, dedichino parte del loro tempo ad attivita' o comportamenti non del tutto compatibili con il rispetto della dignita' umana, che, infine, si agevolino o determinino tendenze antisociali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte