Sentenza 12/1970 (ECLI:IT:COST:1970:12)
Massima numero 4830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
29/01/1970; Decisione del
29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/70 C. GIUOCO - APPARECCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DA GIUOCO - LEGGE 20 MAGGIO 1965, N. 507, ART. 1 - DIVIETO DI USO NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E NEI CIRCOLI ED ASSOCIAZIONI DI QUALUNQUE SPECIE - RIPETIZIONE DI PARTITA E PROLUNGAMENTO DI PARTITA - ANALOGIA DI SITUAZIONE - DIVIETO DI ENTRAMBI - CONTRASTO CON ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 12/70 C. GIUOCO - APPARECCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DA GIUOCO - LEGGE 20 MAGGIO 1965, N. 507, ART. 1 - DIVIETO DI USO NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E NEI CIRCOLI ED ASSOCIAZIONI DI QUALUNQUE SPECIE - RIPETIZIONE DI PARTITA E PROLUNGAMENTO DI PARTITA - ANALOGIA DI SITUAZIONE - DIVIETO DI ENTRAMBI - CONTRASTO CON ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.
Testo
La legittimita' costituzionale della norma che impone il divieto di uso di apparecchi o congegni da giuoco con prolungamento di partita trova il suo fondamento negli stessi principi che inducono la Corte ad affermare la legittimita' dello stesso divieto posto dalla legge per gli apparecchi che consentono la ripetizione di partita: infatti, nel sistema della legge le due situazioni - ripetizione di partita e prolungamento di partita - sono equivalenti, sotto il profilo che il prolungamento di partita rappresenta, pur sempre, un premio che il giuocatore consegue. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507 (divieto di uso degli apparecchi automatici o semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La legittimita' costituzionale della norma che impone il divieto di uso di apparecchi o congegni da giuoco con prolungamento di partita trova il suo fondamento negli stessi principi che inducono la Corte ad affermare la legittimita' dello stesso divieto posto dalla legge per gli apparecchi che consentono la ripetizione di partita: infatti, nel sistema della legge le due situazioni - ripetizione di partita e prolungamento di partita - sono equivalenti, sotto il profilo che il prolungamento di partita rappresenta, pur sempre, un premio che il giuocatore consegue. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 20 maggio 1965, n. 507 (divieto di uso degli apparecchi automatici o semiautomatici da giuoco nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie), in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte