Sentenza 12/1970 (ECLI:IT:COST:1970:12)
Massima numero 4832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
29/01/1970; Decisione del
29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 12/70 E. GIUOCO - APPARECCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DA GIUOCO - LEGGE 20 MAGGIO 1965, N. 507, ART. 1 - DIVIETO DI USO NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E NEI CIRCOLI ED ASSOCIAZIONE DI QUALUNQUE SPECIE - NON VIOLA LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. COSTITUZIONE, ART. 18).
SENT. 12/70 E. GIUOCO - APPARECCHI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI DA GIUOCO - LEGGE 20 MAGGIO 1965, N. 507, ART. 1 - DIVIETO DI USO NEI LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO E NEI CIRCOLI ED ASSOCIAZIONE DI QUALUNQUE SPECIE - NON VIOLA LA LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. COSTITUZIONE, ART. 18).
Testo
La legge 20 maggio 1965, n. 507, nel porre il divieto dell'uso di apparecchi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento che consentono la ripetizione e il prolungamento di partita nei circoli o associazioni di qualunque specie non contrasta con l'art. 18 della Costituzione. Il divieto legislativo, infatti, non si riferisce all'associazione o circolo in quanto tale, ma colpisce il comportamento che tutte le persone facenti parte del circolo o dell'associazione possono tenere nei relativi locali. Tale divieto pertanto concerne i singoli e si giustifica in rapporto alla pericolosita' sociale dell'uso degli anzidetti apparecchi da parte di singoli operanti in gruppo, o con la partecipazione o alla presenza di piu' persone.
La legge 20 maggio 1965, n. 507, nel porre il divieto dell'uso di apparecchi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento che consentono la ripetizione e il prolungamento di partita nei circoli o associazioni di qualunque specie non contrasta con l'art. 18 della Costituzione. Il divieto legislativo, infatti, non si riferisce all'associazione o circolo in quanto tale, ma colpisce il comportamento che tutte le persone facenti parte del circolo o dell'associazione possono tenere nei relativi locali. Tale divieto pertanto concerne i singoli e si giustifica in rapporto alla pericolosita' sociale dell'uso degli anzidetti apparecchi da parte di singoli operanti in gruppo, o con la partecipazione o alla presenza di piu' persone.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 18
Altri parametri e norme interposte