Circolazione stradale - Condannati per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Revoca automatica della patente di guida - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza - Successiva sentenza di parziale accoglimento della questione - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Massa, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 222 del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui prevede l'applicazione della medesima sanzione accessoria della revoca quinquennale della patente di guida a fronte della condanna per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen. (lesioni personali stradali gravi o gravissime) e per quello di cui all'art. 589-bis cod. pen (omicidio stradale). L'ordinanza di rimessione è priva di un'adeguata descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, mancando del tutto la descrizione della condotta contestata all'imputato e della colpa allo stesso ascritta per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale. Inoltre, la sentenza n. 88 del 2019, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2, quarto periodo, della norma censurata, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i citati reati il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti specifiche. (Precedente citato: sentenza n. 88 del 2019).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'insufficiente descrizione della fattispecie impedisce il necessario controllo in punto di rilevanza e rende le questioni manifestamente inammissibili. (Precedenti citati: ordinanze n. 103 del 2019, n. 7 del 2018, n. 210 del 2017 e n. 237 del 2016).