Sentenza 13/1970 (ECLI:IT:COST:1970:13)
Massima numero 4836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
29/01/1970; Decisione del
29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/70 D. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - IMPOSTE - COSTITUZIONE, ART. 23 - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LIMITI.
SENT. 13/70 D. PRESTAZIONI PATRIMONIALI - IMPOSTE - COSTITUZIONE, ART. 23 - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - LIMITI.
Testo
A norma dell'art. 23 della Costituzione l'amministrazione finanziaria ha il dovere di agire nell'ambito e nei limiti della legge.
A norma dell'art. 23 della Costituzione l'amministrazione finanziaria ha il dovere di agire nell'ambito e nei limiti della legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte