Sentenza 13/1970 (ECLI:IT:COST:1970:13)
Massima numero 4838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
29/01/1970; Decisione del
29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/70 F. IMPOSTE E TASSE - ISCRIZIONE A RUOLO - ESECUTORIETA' - EFFETTI - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA' DELL'IMPOSIZIONE - PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO - SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE CHE RISULTI EFFETTIVO DEBITORE - DIVERSITA' DA QUELLA DEL SOGGETTO CHE NON RISULTI TALE - SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO - NON POSSONO COLPIRE IL SECONDO - FATTISPECIE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 198, SECONDO COMMA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 13/70 F. IMPOSTE E TASSE - ISCRIZIONE A RUOLO - ESECUTORIETA' - EFFETTI - SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DELLA ILLEGITTIMITA' DELL'IMPOSIZIONE - PROVVEDIMENTO DI SGRAVIO - SITUAZIONE DEL CONTRIBUENTE CHE RISULTI EFFETTIVO DEBITORE - DIVERSITA' DA QUELLA DEL SOGGETTO CHE NON RISULTI TALE - SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO - NON POSSONO COLPIRE IL SECONDO - FATTISPECIE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 198, SECONDO COMMA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PARZIALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Finche' non sia stata riconosciuta in via amministrativa o giurisdizionale l'illegittimita' dell'imposizione tributaria tutti i contribuenti iscritti a ruolo - siano o no effettivi debitori dell'imposta - legittimamente soggiacciono alle pretese della pubblica amministrazione, alle conseguenze che si connettono al ritardo dei pagamenti ed all'eventuale esecuzione. Tuttavia, nel momento in cui, accertata, nei modi previsti dall'ordinamento, l'illegittimita' dell'iscrizione a ruolo, si provvede allo sgravio, la situazione del contribuente a carico del quale erano iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione del contribuente che allo sgravio non abbia diritto, ed esige una regolamentazione giuridica che tenga indenne l'interessato dalle sanzioni che discendono dall'inadempimento di un obbligo impostogli fuori dei casi consentiti. Pertanto la disposizione dell'art. 198, secondo comma, del t.u. sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, la quale esclude dallo sgravio delle somme iscritte a ruolo, nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta la "indennita' di mora", deve essere dichiarata illegittima per violazione del principio costituzionale di eguaglianza.
Finche' non sia stata riconosciuta in via amministrativa o giurisdizionale l'illegittimita' dell'imposizione tributaria tutti i contribuenti iscritti a ruolo - siano o no effettivi debitori dell'imposta - legittimamente soggiacciono alle pretese della pubblica amministrazione, alle conseguenze che si connettono al ritardo dei pagamenti ed all'eventuale esecuzione. Tuttavia, nel momento in cui, accertata, nei modi previsti dall'ordinamento, l'illegittimita' dell'iscrizione a ruolo, si provvede allo sgravio, la situazione del contribuente a carico del quale erano iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente dalla situazione del contribuente che allo sgravio non abbia diritto, ed esige una regolamentazione giuridica che tenga indenne l'interessato dalle sanzioni che discendono dall'inadempimento di un obbligo impostogli fuori dei casi consentiti. Pertanto la disposizione dell'art. 198, secondo comma, del t.u. sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, la quale esclude dallo sgravio delle somme iscritte a ruolo, nel caso in cui l'imposta risulti non dovuta la "indennita' di mora", deve essere dichiarata illegittima per violazione del principio costituzionale di eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte