Sentenza 13/1970 (ECLI:IT:COST:1970:13)
Massima numero 4841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
29/01/1970; Decisione del
29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/70 I. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - R.D. 15 SETTEMBRE 1923, N. 2090, ART. 98, TERZO COMMA - NON E' ATTO CON FORZA DI LEGGE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 13/70 I. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - R.D. 15 SETTEMBRE 1923, N. 2090, ART. 98, TERZO COMMA - NON E' ATTO CON FORZA DI LEGGE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Il R.D. 15 settembre 1923, n. 2090, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette, non e' atto con forza di legge. Va pertanto dichiarata inammissibile la questione, sottoposta alla Corte costituzionale con ordinanza 13 marzo 1968 (pubblicata nella G.U. n. 203 del 10 agosto 1968) nei confronti dell'art. 98, terzo comma, del suddetto decreto (che esclude dallo sgravio delle somme iscritte a ruolo per imposte non dovute le "multe per ritardati pagamenti") in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Il R.D. 15 settembre 1923, n. 2090, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette, non e' atto con forza di legge. Va pertanto dichiarata inammissibile la questione, sottoposta alla Corte costituzionale con ordinanza 13 marzo 1968 (pubblicata nella G.U. n. 203 del 10 agosto 1968) nei confronti dell'art. 98, terzo comma, del suddetto decreto (che esclude dallo sgravio delle somme iscritte a ruolo per imposte non dovute le "multe per ritardati pagamenti") in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte