Sentenza 13/1970 (ECLI:IT:COST:1970:13)
Massima numero 4841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  29/01/1970;  Decisione del  29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4833  4834  4835  4836  4837  4838  4839  4840  4842


Titolo
SENT. 13/70 I. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - R.D. 15 SETTEMBRE 1923, N. 2090, ART. 98, TERZO COMMA - NON E' ATTO CON FORZA DI LEGGE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Il R.D. 15 settembre 1923, n. 2090, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sulla riscossione delle imposte dirette, non e' atto con forza di legge. Va pertanto dichiarata inammissibile la questione, sottoposta alla Corte costituzionale con ordinanza 13 marzo 1968 (pubblicata nella G.U. n. 203 del 10 agosto 1968) nei confronti dell'art. 98, terzo comma, del suddetto decreto (che esclude dallo sgravio delle somme iscritte a ruolo per imposte non dovute le "multe per ritardati pagamenti") in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte