Ordinanza 93/2020 (ECLI:IT:COST:2020:93)
Massima numero 43421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  22/04/2020;  Decisione del  22/04/2020
Deposito del 15/05/2020; Pubblicazione in G. U. 20/05/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Trasporto - Autotrasporto - Azione diretta del vettore finale per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto di merci su strada - Disposizione introdotta in sede di conversione di decreto-legge - Denunciato difetto di omogeneità rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge - Questione identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

È dichiarata manifestamente infondata, perché identica ad altra già dichiarata non fondata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Prato, dal Giudice di pace di Cagliari e dalla Corte d'appello di Cagliari in riferimento all'art. 77, secondo comma, Cost. -dell'art. 1-bis, comma 2, lett. e), del d.l. n. 103 del 2010, conv., con modif., nella legge n. 127 del 2010, nella parte in cui inserisce l'art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, che assegna al vettore, il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, un'azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Il rimettente non ha aggiunto né argomenti, né profili nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla sentenza n. 226 del 2019, successiva alle ordinanze di rimessione, con la quale la Corte, giudicando la legittimità costituzionale della stessa norma censurata in riferimento allo stesso parametro, ha dichiarato la questione non fondata. (Precedenti citati: sentenze n. 226 del 2019, n. 181 del 2019 e n. 251 del 2014).

Secondo la giurisprudenza costituzionale, si determina un difetto di omogeneità, in violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost., solo quando le disposizioni aggiunte in sede di conversione sono totalmente «estranee» o addirittura «intruse», cioè tali da interrompere ogni correlazione tra il decreto-legge e la legge di conversione. Pertanto, solo la palese estraneità delle norme impugnate rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, oppure la evidente o manifesta mancanza di ogni nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell'originario decreto-legge, possono inficiare di per sé la legittimità costituzionale della norma introdotta con la legge di conversione. (Precedenti citati: sentenze n. 181 del 2019, n. 154 del 2015, n. 251 del 2014 e n. 22 del 2012).

Secondo la Corte costituzionale, la coerenza delle disposizioni aggiunte in sede di conversione con la disciplina originaria può essere valutata sia dal punto di vista oggettivo o materiale, sia dal punto di vista funzionale e finalistico. (Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2019 e n. 32 del 2014; ordinanza n. 274 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2010  n. 103  art. 1  co. 2

legge  04/08/2010  n. 127  art.   co. 

decreto legislativo  21/11/2005  n. 286  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77  co. 2

Altri parametri e norme interposte