Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46533
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46525  46526  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Future intese tra Stato e Regioni - Previsione che le intese non comportano maggiori oneri (clausola di invarianza finanziaria) - Ricorso delle Regioni Puglia, Toscana, Campania e della Regione autonoma Sardegna - Lamentata violazione del principio dell'equilibro di bilancio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 81 Cost., dell’art. 9, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di autonomia differenziata, prevede la clausola di invarianza finanziaria. Premesso che la legge n. 86 del 2024 prevede l’invarianza finanziaria per il conferimento delle forme particolari di autonomia, non per la determinazione dei LEP, e che la regola dell’invarianza è del tutto coerente con la ratio dell’art. 116, terzo comma, Cost., la norma impugnata fa riferimento sia alla stessa legge n. 86 del 2024 sia all’applicazione delle future intese. Quanto alla legge, è evidente che essa, di per sé, non produce maggiori oneri, trattandosi di una legge che regola la futura attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Quanto alle future intese, si stabilisce che da esse non devono derivare maggiori oneri, esplicitando la logica costituzionale del regionalismo differenziato. Quanto al rischio di una scarsa istruttoria e di mancata programmazione delle risorse, tali censure potranno essere rivolte, se del caso, contro le future leggi di differenziazione, non contro una legge quadro che non dispone alcun conferimento.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte