Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Future intese tra Stato e Regioni - Previsione che le intese non comportano maggiori oneri (clausola di invarianza finanziaria) - Ricorso delle Regioni Puglia, Toscana, Campania e della Regione autonoma Sardegna - Lamentata violazione del principio dell'equilibro di bilancio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Puglia, Toscana, Campania e dalla Regione autonoma Sardegna in riferimento all’art. 81 Cost., dell’art. 9, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di autonomia differenziata, prevede la clausola di invarianza finanziaria. Premesso che la legge n. 86 del 2024 prevede l’invarianza finanziaria per il conferimento delle forme particolari di autonomia, non per la determinazione dei LEP, e che la regola dell’invarianza è del tutto coerente con la ratio dell’art. 116, terzo comma, Cost., la norma impugnata fa riferimento sia alla stessa legge n. 86 del 2024 sia all’applicazione delle future intese. Quanto alla legge, è evidente che essa, di per sé, non produce maggiori oneri, trattandosi di una legge che regola la futura attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. Quanto alle future intese, si stabilisce che da esse non devono derivare maggiori oneri, esplicitando la logica costituzionale del regionalismo differenziato. Quanto al rischio di una scarsa istruttoria e di mancata programmazione delle risorse, tali censure potranno essere rivolte, se del caso, contro le future leggi di differenziazione, non contro una legge quadro che non dispone alcun conferimento.