Sentenza 14/1970 (ECLI:IT:COST:1970:14)
Massima numero 4843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
29/01/1970; Decisione del
29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/70 A. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10, SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - MANCATA PREVISIONE DEGLI APPRENDISTI TRA I BENEFICIARI DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' RICONOSCIUTA AI PRESTATORI DI LAVORO CHE RIVESTONO ALTRE QUALIFICHE - PRETESA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE A SEGUITO DI PRECEDENTE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVA ALL'ART. 9 - ESCLUSIONE - DIVERSA NATURA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO - AUTONOMIA DELLA QUESTIONE.
SENT. 14/70 A. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10, SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - MANCATA PREVISIONE DEGLI APPRENDISTI TRA I BENEFICIARI DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' RICONOSCIUTA AI PRESTATORI DI LAVORO CHE RIVESTONO ALTRE QUALIFICHE - PRETESA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE A SEGUITO DI PRECEDENTE DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVA ALL'ART. 9 - ESCLUSIONE - DIVERSA NATURA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO - AUTONOMIA DELLA QUESTIONE.
Testo
Dal principio gia' affermato dalla Corte con la sent. n. 75 del 27 giugno 1968, secondo cui l'indennita' di anzianita'. corrisposta ai prestatori di lavoro che rivestono la qualifica di impiegati o di operai ai sensi dell'art. 9 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, in relazione all'art. 2095 Cod. civ., ha carattere di retribuzione differita, non discende l'irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 10 della legge stessa, che escluderebbe gli apprendisti dal detto beneficio economico e violerebbe cosi' gli art. 3 e 35 della Costituzione. La questione, invero, ha come suo oggetto specifico l'individuare la natura del contratto di apprendistato in rapporto all'ordinario contratto di lavoro ed agli effetti dell'attribuzione dell'indennita' di anzianita', mentre per potersi affermare l'irrilevanza, dovrebbe supporsi gia' risoluta la questione nel senso della completa equiparabilita' dei due contratti.
Dal principio gia' affermato dalla Corte con la sent. n. 75 del 27 giugno 1968, secondo cui l'indennita' di anzianita'. corrisposta ai prestatori di lavoro che rivestono la qualifica di impiegati o di operai ai sensi dell'art. 9 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, in relazione all'art. 2095 Cod. civ., ha carattere di retribuzione differita, non discende l'irrilevanza della questione di legittimita' costituzionale sollevata contro l'art. 10 della legge stessa, che escluderebbe gli apprendisti dal detto beneficio economico e violerebbe cosi' gli art. 3 e 35 della Costituzione. La questione, invero, ha come suo oggetto specifico l'individuare la natura del contratto di apprendistato in rapporto all'ordinario contratto di lavoro ed agli effetti dell'attribuzione dell'indennita' di anzianita', mentre per potersi affermare l'irrilevanza, dovrebbe supporsi gia' risoluta la questione nel senso della completa equiparabilita' dei due contratti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte