Sentenza 14/1970 (ECLI:IT:COST:1970:14)
Massima numero 4844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  29/01/1970;  Decisione del  29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4843  4845


Titolo
SENT. 14/70 B. LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO - LEGGE 15 LUGLIO 1966, N. 604, ART. 10 - INDENNITA' DI ANZIANITA' PER OPERAI ED IMPIEGATI EX ART. 2095 COD. CIVILE - RIFERIMENTO ESCLUSIVO AL RAPPORTO DI LAVORO ORDINARIO - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA AL FINE DI INCLUDERE NELLA PREVISIONE IL RAPPORTO SPECIALE DI APPRENDISTATO - ESCLUSIONE.

Testo
La formulazione dell'art. 10 della legge n. 604 del 1966, secondo cui l'indennita' di anzianita' prevista dall'art. 9 precedente va corrisposta "ai prestatori d'opera che rivestono la qualifica di impiegato o di operaio ai sensi dell'art. 2095 del c.c.", riguarda il rapporto di lavoro ordinario e non anche quello di apprendistato, considerato e definito "speciale" sia dall'art. 2134 c.c., sia dall'art. 2 della legge 19 gennaio 1955 n. 25. Inoltre le "qualifiche" che vengono a rivestire i soggetti del rapporto sono direttamente riferite dalla norma in esame al citato art. 2095 c.c. Pertanto, conformemente alle conclusioni raggiunte da notevole parte della giurisprudenza e della dottrina sulla base di queste rilevazioni di ordine esegetico e sistematico oltre che di considerazioni sulla speciale natura del rapporto di apprendistato, deve ritenersi che la formulazione dell'articolo e' tale da escludere un suo riferimento estensivo al rapporto medesimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte