Sentenza 14/1970 (ECLI:IT:COST:1970:14)
Massima numero 4845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
29/01/1970; Decisione del
29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 14/70 C. LAVORO - APPRENDISTATO - NATURA DEL RELATIVO CONTRATTO - CONTRATTO A TERMINE O IN PROVA - ESCLUSIONE - SOSTANZIALE ASSIMILAZIONE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO ALL'ORDINARIO RAPPORTO DI LAVORO EX LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25 - PRIVAZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' PER L'APPRENDISTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 14/70 C. LAVORO - APPRENDISTATO - NATURA DEL RELATIVO CONTRATTO - CONTRATTO A TERMINE O IN PROVA - ESCLUSIONE - SOSTANZIALE ASSIMILAZIONE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO ALL'ORDINARIO RAPPORTO DI LAVORO EX LEGGE 19 GENNAIO 1955, N. 25 - PRIVAZIONE DEL DIRITTO ALL'INDENNITA' DI ANZIANITA' PER L'APPRENDISTA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' da escludere che il contratto di apprendistato abbia natura di contratto a termine, e come tale sia soggetto alla esclusione dal beneficio dell'indennita' di anzianita' a norma dell'art. 2020 Cod. civ., come pure che possa equipararsi al contratto in prova, anch'esso sottratto alla normale corresponsione dell'indennita' per effetto dell'art. 2096 cod. civ.. Si deve invece affermare che il rapporto di apprendistato e' assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro, come risulta dalla stessa definizione dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dalle norme ivi contenute circa gli obblighi ed i diritti dei contraenti. Cio' anche se deve riconoscersi la specialita' del rapporto stesso, in vista dell'obbligo dell'insegnamento cui e' tenuto l'imprenditore, obbligo che costituisce una causa del contratto che non si sovrappone all'altra riguardante la prestazione del lavoro, ma da' luogo ad un rapporto complesso, costituito da elementi i quali, componendosi, non perdono la loro individualita'. Pertanto, la privazione per l'apprendista del diritto di conseguire, in ogni caso, alla pari degli altri lavoratori, l'indennita' di anzianita', crea una situazione di trattamento differenziato cui non corrisponde una diversita' di situazione di trattamento di fatto e di diritto nei soggetti destinatari della norma, e si concreta cosi' una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, che sancisce l'esclusione degli apprendisti dal beneficio dell'indennita' di anzianita'.
E' da escludere che il contratto di apprendistato abbia natura di contratto a termine, e come tale sia soggetto alla esclusione dal beneficio dell'indennita' di anzianita' a norma dell'art. 2020 Cod. civ., come pure che possa equipararsi al contratto in prova, anch'esso sottratto alla normale corresponsione dell'indennita' per effetto dell'art. 2096 cod. civ.. Si deve invece affermare che il rapporto di apprendistato e' assimilabile all'ordinario rapporto di lavoro, come risulta dalla stessa definizione dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e dalle norme ivi contenute circa gli obblighi ed i diritti dei contraenti. Cio' anche se deve riconoscersi la specialita' del rapporto stesso, in vista dell'obbligo dell'insegnamento cui e' tenuto l'imprenditore, obbligo che costituisce una causa del contratto che non si sovrappone all'altra riguardante la prestazione del lavoro, ma da' luogo ad un rapporto complesso, costituito da elementi i quali, componendosi, non perdono la loro individualita'. Pertanto, la privazione per l'apprendista del diritto di conseguire, in ogni caso, alla pari degli altri lavoratori, l'indennita' di anzianita', crea una situazione di trattamento differenziato cui non corrisponde una diversita' di situazione di trattamento di fatto e di diritto nei soggetti destinatari della norma, e si concreta cosi' una palese violazione dell'art. 3 della Costituzione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 604 del 15 luglio 1966, che sancisce l'esclusione degli apprendisti dal beneficio dell'indennita' di anzianita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte