Sentenza 15/1970 (ECLI:IT:COST:1970:15)
Massima numero 4848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  29/01/1970;  Decisione del  29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4846  4847


Titolo
SENT. 15/70 C. PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA FORMALE - COD, PROC. PEN., ART. 374 - SENTENZA DI RINVIO A GIUDIZIO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - RINVIO DELL'IMPUTATO DAVANTI AL PRETORE NEL CASO IN CUI IL REATO PER CUI SI PROCEDE APPARTENGA ALLA SUA COMPETENZA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPUTATO NEI CUI CONFRONTI PROCEDA ALL'ISTRUTTORIA LO STESSO GIUDICE ISTRUTTORE - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non lede il principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, l'art. 374 c.p.p., nella parte in cui dispone che il giudice istruttore, a conclusione dell'istruzione formale, ordina con sentenza il rinvio dell'imputato a giudizio davanti al pretore, nel caso che a questo spetti la competenza in ordine al reato per cui si procede. Non puo' profilarsi infatti disparita' di trattamento processuale nei confronti dell'imputato, nel caso che all'istruzione proceda il giudice istruttore, e non il pretore, posto che l'art. 374 predetto presuppone ed esige che anche per i reati di competenza pretoria, dei quali egli conosce per connessione, si proceda ad atti istruttori volti a stabilire se sussistano prove sufficienti per il rinvio a giudizio.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte