Sentenza 16/1970 (ECLI:IT:COST:1970:16)
Massima numero 4849
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
29/01/1970; Decisione del
29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/70 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 372, 392 E 398 - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - PARTICOLARITA' DELLA SUA STRUTTURA - FACOLTA' DEL PRETORE DI PROCEDERE O MENO ALL'ISTRUTTORIA - DISCREZIONALITA' - LIMITI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEGLI IMPUTATI - NON VIOLANO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 16/70 A. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 372, 392 E 398 - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - PARTICOLARITA' DELLA SUA STRUTTURA - FACOLTA' DEL PRETORE DI PROCEDERE O MENO ALL'ISTRUTTORIA - DISCREZIONALITA' - LIMITI - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO DEGLI IMPUTATI - NON VIOLANO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 c.p.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione perche' nei procedimenti pretorili, la discriminazione tra imputati, che possono o non possono esercitare il diritto di difesa secondo che vi sia o no istruttoria prima del dibattimento, non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto l'esercizio della facolta' conferita al pretore di procedere o meno all'istruzione non e' meramente discrezionale, ma condizionato dalla valutazione delle circostanze probatorie e dalle semplicita' dei fatti; e perche', inoltre, il differente trattamento derivante ai vari imputati e' giustificato dalla particolare struttura del processo davanti al pretore. (V. anche sent. n. 46 del 12 aprile 1967).
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 c.p.p., in riferimento all'art. 3 della Costituzione perche' nei procedimenti pretorili, la discriminazione tra imputati, che possono o non possono esercitare il diritto di difesa secondo che vi sia o no istruttoria prima del dibattimento, non viola il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto l'esercizio della facolta' conferita al pretore di procedere o meno all'istruzione non e' meramente discrezionale, ma condizionato dalla valutazione delle circostanze probatorie e dalle semplicita' dei fatti; e perche', inoltre, il differente trattamento derivante ai vari imputati e' giustificato dalla particolare struttura del processo davanti al pretore. (V. anche sent. n. 46 del 12 aprile 1967).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte