Sentenza 16/1970 (ECLI:IT:COST:1970:16)
Massima numero 4850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  29/01/1970;  Decisione del  29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4849  4851


Titolo
SENT. 16/70 B. DIFESA (DIRITTO DI) - ESERCIZIO - MODALITA' VARIABILI A SECONDA DELLE SPECIALI CARATTERISTICHE DEL SINGOLO PROCEDIMENTO - CONTRASTO CON ART. 24, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - PROCEDIMENTO PRETORILE.

Testo
Come la Corte ha gia' affermato, il diritto di difesa, sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, non puo' essere esercitato con identiche modalita' in ogni caso, ma puo' essere regolato in modo diverso in relazione alle esigenze delle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti, purche' ne vengano assicurati scopo e funzione. Si giustificano percio' le diversita' di disciplina nell'esercizio del diritto di difesa nel procedimento pretorile rispetto al procedimento innanzi al tribunale, e le necessarie variazioni dell'esercizio di tale diritto, nell'ambito della stessa giurisdizione pretorile, a seconda che il processo sia o no istruito prima del dibattimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte