Sentenza 16/1970 (ECLI:IT:COST:1970:16)
Massima numero 4851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  29/01/1970;  Decisione del  29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4849  4850


Titolo
SENT. 16/70 C. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ARTT. 372, 392 E 398 - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - EMISSIONE DEL DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO SENZA DEPOSITO DEGLI ATTI IN CANCELLERIA - MANCANZA DI ISTRUTTORIA E DI ATTI ISTRUTTORI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DIFESA ALLA SUCCESSIVA FASE DIBATTIMENTALE - NON VIOLANO L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 372, 392 e 398 c.p.p., in riferimento all'art. 24 secondo comma Cost., atteso che nei procedimenti pretorili, allorquando il Pretore, prima del dibattimento, non procede ad alcuna istruttoria ne' ad atti istruttori di polizia giudiziaria, il mancato deposito degli atti in cancelleria prima della emissione del decreto di citazione a giudizio, non viola l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, perche' in tal caso, come avviene per il giudizio per decreto e per il giudizio direttissimo, tutto viene rinviato alla fase dibattimentale. E per siffatti giudizi, il rinvio dell'esercizio del diritto di difesa non e' in contrasto - come la Corte ha gia' affermato (sent. n. 170 del 1963 e n. 27 del 1966) - con il ripetuto art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte