Sentenza 17/1970 (ECLI:IT:COST:1970:17)
Massima numero 4852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  29/01/1970;  Decisione del  29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4853


Titolo
SENT. 17/70 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ISTITUTI DI PATRONATO - D.L.C.P.S. 29 LUGLIO 1947, N. 804, ART. 1, PRIMO COMMA (RATIFICATO CON LEGGE 17 APRILE 1956, N. 561) - FUNZIONE - DIVIETO PER AGENZIE PRIVATE E SINGOLI PROCACCIANTI DI SVOLGERE OPERA DI MEDIAZIONE PER L'ASSISTENZA AI LAVORATORI.

Testo
L'art. 1, comma primo, del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, demanda agli Istituti di patronato giuridicamente riconosciuti il compito di assistere i lavoratori e i loro aventi causa per il conseguimento, in sede amministrativa, delle prestazioni previdenziali di qualsiasi genere, nonche' quello di rappresentare i lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni, o a collegi di conciliazione. L'ultimo comma dello stesso articolo pone l'espresso divieto, penalmente sanzionato, "per agenzie private e singoli procaccianti, di esplicare qualsiasi opera di mediazione per l'assistenza ai lavoratori e loro aventi causa".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte