Sentenza 17/1970 (ECLI:IT:COST:1970:17)
Massima numero 4853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  29/01/1970;  Decisione del  29/01/1970
Deposito del 04/02/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4852


Titolo
SENT. 17/70 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ISTITUTI DI PATRONATO - D.L.C.P.S. 29 LUGLIO 1947, N. 804, ART. 1, PRIMO COMMA (RATIFICATO CON LEGGE 17 APRILE 1956, N. 561) - FUNZIONE - ASSISTENZA AI LAVORATORI - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 39, PRIMO COMMA - INSUSSISTENZA - INTERPRETAZIONE CORRETTIVA DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - NON ATTRIBUISCE LA TUTELA E L'ASSISTENZA DEI LAVORATORI IN MODO ESCLUSIVO AGLI ISTITUTI. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, in riferimento all'art. 39, comma primo, della Costituzione proposta sull'inesatta premessa che il legislatore abbia inteso riservare agli Istituti di patronato la tutela in sede amministrativa dei diritti del lavoratore con esclusione di ogni altro ente o persona violando cosi' contemporaneamente sia il diritto del lavoratore a farsi assistere sindacalmente da chiunque ritenga opportuno, sia il diritto di qualsiasi associazione sindacale, che non abbia ancora costituito un proprio istituto di patronato, a tutelare e prestare assistenza al lavoratore nell'espletamento delle pratiche previdenziali. La lettera e la ratio della norma non giustificano l'assunto che il legislatore abbia inteso attribuire in modo esclusivo agli Istituti di patronato la tutela e l'assistenza dei lavoratori nel campo delle prestazioni previdenziali. Un intendimento di cosi' grave portata avrebbe richiesto una espressa enunciazione che manca nella norma. La conferma che l'assistenza dei lavoratori non spetti solo agli Istituti di patronato si desume proprio dal divieto contenuto nell'ultimo comma della norma, il quale non e' posto a tutela della pretesa esclusivita' dell'attivita' assistenziale dei patronati poiche' con esso non si vieta l'esercizio dell'assistenza dei lavoratori, ma soltanto l'opera di mediazione per l'assistenza svolta da agenzie private e singoli procaccianti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39  co. 1

Altri parametri e norme interposte