Sentenza 18/1970 (ECLI:IT:COST:1970:18)
Massima numero 4857
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
11/02/1970; Decisione del
11/02/1970
Deposito del 18/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 18/70 D. REGIONI - REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE MA DA DISCIPLINARE CON LEGGE - INVASIONE DI ALTRA COMPETENZA DELLO STESSO ORGANO - CONFIGURABILITA' DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE - REGIONE SARDA - MODIFICHE APPORTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE AL PROPRIO REGOLAMENTO. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 39).
SENT. 18/70 D. REGIONI - REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI COMPETENZA REGIONALE MA DA DISCIPLINARE CON LEGGE - INVASIONE DI ALTRA COMPETENZA DELLO STESSO ORGANO - CONFIGURABILITA' DI UN CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - FATTISPECIE - REGIONE SARDA - MODIFICHE APPORTATE DAL CONSIGLIO REGIONALE AL PROPRIO REGOLAMENTO. (COSTITUZIONE, ART. 134; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 39).
Testo
Un ricorso per conflitto di attribuzione promosso dallo Stato nei confronti di una regione ed avente per oggetto un regolamento interno del consiglio regionale, che abbia disposto in materia sicuramente di competenza della regione ma che si sostiene sia viziato per violazione delle norme statutarie sulla ripartizione della competenza non tanto tra organi diversi della regione, quanto addirittura fra diverse forme di esercizio da parte del medesimo organo, deve ritenersi inammissibile, non profilandosi nella specie un'ipotesi di conflitto di attribuzione a norma degli artt. 134 della Costituzione e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Un ricorso per conflitto di attribuzione promosso dallo Stato nei confronti di una regione ed avente per oggetto un regolamento interno del consiglio regionale, che abbia disposto in materia sicuramente di competenza della regione ma che si sostiene sia viziato per violazione delle norme statutarie sulla ripartizione della competenza non tanto tra organi diversi della regione, quanto addirittura fra diverse forme di esercizio da parte del medesimo organo, deve ritenersi inammissibile, non profilandosi nella specie un'ipotesi di conflitto di attribuzione a norma degli artt. 134 della Costituzione e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39