Sentenza 19/1970 (ECLI:IT:COST:1970:19)
Massima numero 4859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  11/02/1970;  Decisione del  11/02/1970
Deposito del 18/02/1970; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  4860  4861  4862  4863


Titolo
SENT. 19/70 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO DELLO STATO - OMESSA IMPUGNAZIONE DI LEGGI REGIONALI - NON PRECLUDE L'AZIONE AVVERSO UN ATTO NORMATIVO SUCCESSIVO - FATTISPECIE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 12 NOVEMBRE 1969 - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.

Testo
Rispetto all'impugnazione in via principale della legge approvata dell'Assemblea regionale siciliana il 12 novembre 1969, concernente conglobamento ed adeguamento della retribuzione del personale dell'amministrazione regionale, e' infondata l'eccezione d'inammissibilita' sollevata dalla difesa della Regione in considerazione dell'omessa impugnativa da parte dello Stato di una precedente legge regionale la quale, al pari di quella ora impugnata, riliquidava in modo piu' favorevole, con efficacia retroattiva, l'indennita' di buonuscita a funzionari collocati a riposo in epoca precedente. Infatti l'omissione di impugnativa di legge anteriore non da' luogo a preclusione di azione avverso un atto normativo successivo, specie quando, come nel caso in esame, quest'ultimo risulti innovativo rispetto all'altro. Cfr.: anche 44/57, 54/58, 49/63, 113/67.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte