Sentenza 19/1970 (ECLI:IT:COST:1970:19)
Massima numero 4860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/02/1970; Decisione del
11/02/1970
Deposito del 18/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 19/70 B. LEGGE REGIONALE - RETRODATAZIONE DEGLI EFFETTI GIURIDICI FATTI DERIVARE SU RAPPORTI GIA' ESAURITI - RETROATTIVITA' IN MATERIA NON PENALE - AMMISSIBILITA'.
SENT. 19/70 B. LEGGE REGIONALE - RETRODATAZIONE DEGLI EFFETTI GIURIDICI FATTI DERIVARE SU RAPPORTI GIA' ESAURITI - RETROATTIVITA' IN MATERIA NON PENALE - AMMISSIBILITA'.
Testo
Poiche' il principio d'irretroattivita' della legge penale e' stato costituzionalizzato soltanto riguardo alla materia penale, e' chiaro che, una volta ammesso il potere di disporre legislativamente con efficacia su rapporti anteriori, non puo' venire in considerazione il fatto che siano esauriti, dato che proprio in confronto ad essi si presenterebbe, se esistesse, il divieto di successivi interventi in ordine ai medesimi. Cfr.: 23/67.
Poiche' il principio d'irretroattivita' della legge penale e' stato costituzionalizzato soltanto riguardo alla materia penale, e' chiaro che, una volta ammesso il potere di disporre legislativamente con efficacia su rapporti anteriori, non puo' venire in considerazione il fatto che siano esauriti, dato che proprio in confronto ad essi si presenterebbe, se esistesse, il divieto di successivi interventi in ordine ai medesimi. Cfr.: 23/67.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte