Sentenza 19/1970 (ECLI:IT:COST:1970:19)
Massima numero 4861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/02/1970; Decisione del
11/02/1970
Deposito del 18/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 19/70 C. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - DISCIPLINA DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA DEGLI IMPIEGATI REGIONALI - RIENTRA NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA. (STATUTO REGIONALE, ART. 14, LETT. Q).
SENT. 19/70 C. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - DISCIPLINA DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA DEGLI IMPIEGATI REGIONALI - RIENTRA NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA. (STATUTO REGIONALE, ART. 14, LETT. Q).
Testo
Una legge regionale siciliana che disciplina l'indennita' di buonuscita accordata agli impiegati regionali (indennita' che, se pure erogata a cura di un'apposita opera di previdenza e liquidata in base a norme non in tutto coincidenti con quelle regolative della pensione, come avviene per gli impiegati statali, e' da considerare parte integrante del trattamento di quiescenza, quale vero e proprio diritto patrimoniale connesso con lo status di dipendente di ruolo che abbia maturato il diritto a pensione) va ricondotta alla competenza legislativa esclusiva di cui alla lett. q dell'art. 14 (stato giuridico ed economico degli impiegati regionali) e non alla competenza legislativa concorrente di cui alla lettera f dell'art. 17 (legislazione sociale) dello Statuto siciliano. Rispetto ad essa non viene conseguentemente in considerazione il limite dei principi dell'ordinamento giuridico statale.
Una legge regionale siciliana che disciplina l'indennita' di buonuscita accordata agli impiegati regionali (indennita' che, se pure erogata a cura di un'apposita opera di previdenza e liquidata in base a norme non in tutto coincidenti con quelle regolative della pensione, come avviene per gli impiegati statali, e' da considerare parte integrante del trattamento di quiescenza, quale vero e proprio diritto patrimoniale connesso con lo status di dipendente di ruolo che abbia maturato il diritto a pensione) va ricondotta alla competenza legislativa esclusiva di cui alla lett. q dell'art. 14 (stato giuridico ed economico degli impiegati regionali) e non alla competenza legislativa concorrente di cui alla lettera f dell'art. 17 (legislazione sociale) dello Statuto siciliano. Rispetto ad essa non viene conseguentemente in considerazione il limite dei principi dell'ordinamento giuridico statale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte