Sentenza 19/1970 (ECLI:IT:COST:1970:19)
Massima numero 4863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
11/02/1970; Decisione del
11/02/1970
Deposito del 18/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 19/70 E. REGIONE SICILIANA - DIPENDENTI REGIONALI - CONGLOBAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI - LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1969 - RIVALUTAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA A FAVORE DEGLI IMPIEGATI CESSATI DAL SERVIZIO PRIMA O DOPO IL 1 GENNAIO 1962 - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 19/70 E. REGIONE SICILIANA - DIPENDENTI REGIONALI - CONGLOBAMENTO E ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI - LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1969 - RIVALUTAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA A FAVORE DEGLI IMPIEGATI CESSATI DAL SERVIZIO PRIMA O DOPO IL 1 GENNAIO 1962 - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 novembre 1969, di modifica della legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11, concernente conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'amministrazione regionale, nella parte in cui, disponendo la rivalutazione dell'indennita' di buonuscita a favore del personale predetto cessato dal servizio prima del 1 gennaio 1962, la commisura agli stipendi in vigore alla data sopra indicata, anziche' agli stipendi in vigore all'atto del collocamento a riposo dei singoli dipendenti, come era avvenuto per il personale cessato dal servizio dopo il 1 gennaio 1962.
E' costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 3 della Costituzione, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 12 novembre 1969, di modifica della legge regionale 1 febbraio 1963, n. 11, concernente conglobamento ed adeguamento delle retribuzioni del personale dell'amministrazione regionale, nella parte in cui, disponendo la rivalutazione dell'indennita' di buonuscita a favore del personale predetto cessato dal servizio prima del 1 gennaio 1962, la commisura agli stipendi in vigore alla data sopra indicata, anziche' agli stipendi in vigore all'atto del collocamento a riposo dei singoli dipendenti, come era avvenuto per il personale cessato dal servizio dopo il 1 gennaio 1962.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte