Sentenza 20/1970 (ECLI:IT:COST:1970:20)
Massima numero 4865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
11/02/1970; Decisione del
11/02/1970
Deposito del 18/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 20/70 B. REGIONE SICILIANA - FORESTE - LEGGE STATALE FORESTALE 30 DICEMBRE 1923, N. 3267 - ATTUAZIONE NELLA REGIONE - TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE AD ORGANI REGIONALI.
SENT. 20/70 B. REGIONE SICILIANA - FORESTE - LEGGE STATALE FORESTALE 30 DICEMBRE 1923, N. 3267 - ATTUAZIONE NELLA REGIONE - TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE AD ORGANI REGIONALI.
Testo
La legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267 ha potuto essere attuata in Sicilia senza ingerenza tecnica ed amministrativa dello Stato, avendo riguardo unicamente a situazioni locali apprezzabili in modo autonomo, sulla base di determinazioni adottate dagli ispettori forestali e dalle camere di commercio come organi della Regione, e mediante l'esercizio da parte dell'assessorato della Regione delle competenze dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 748. Il quale trasferi' alla Regione competenze e uffici attinenti alla materia forestale; cosicche' lo Stato non ha piu' localmente alcun suo organo, e la Regione ha potuto assommare tutte le competenze statali, senza che il loro esercizio abbia mai dato luogo a motivi di pregiudizio alle finalita' della legge forestale.
La legge forestale 30 dicembre 1923, n. 3267 ha potuto essere attuata in Sicilia senza ingerenza tecnica ed amministrativa dello Stato, avendo riguardo unicamente a situazioni locali apprezzabili in modo autonomo, sulla base di determinazioni adottate dagli ispettori forestali e dalle camere di commercio come organi della Regione, e mediante l'esercizio da parte dell'assessorato della Regione delle competenze dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 748. Il quale trasferi' alla Regione competenze e uffici attinenti alla materia forestale; cosicche' lo Stato non ha piu' localmente alcun suo organo, e la Regione ha potuto assommare tutte le competenze statali, senza che il loro esercizio abbia mai dato luogo a motivi di pregiudizio alle finalita' della legge forestale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte