Sentenza 20/1970 (ECLI:IT:COST:1970:20)
Massima numero 4866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BRANCA - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
11/02/1970; Decisione del
11/02/1970
Deposito del 18/02/1970; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 20/70 C. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - COMPETENZA DELLO STATO - RAPPORTI CON L'AUTONOMIA REGIONALE - FATTISPECIE - DIFESA E CONSERVAZIONE DEL SUOLO - LEGGE REG. SIC. 10 DICEMBRE 1969 - PROVVEDIMENTI ECCEZIONALI PER LA RICONSEGNA AI PROPRIETARI DEI TERRENI OCCUPATI PER RIMBOSCAMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 20/70 C. PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - COMPETENZA DELLO STATO - RAPPORTI CON L'AUTONOMIA REGIONALE - FATTISPECIE - DIFESA E CONSERVAZIONE DEL SUOLO - LEGGE REG. SIC. 10 DICEMBRE 1969 - PROVVEDIMENTI ECCEZIONALI PER LA RICONSEGNA AI PROPRIETARI DEI TERRENI OCCUPATI PER RIMBOSCAMENTO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La competenza statale in materia di programmazione economica non puo' essere cosi' assorbente da limitare la competenza regionale e comprometterne l'autonomia poiche' non vuole una uniforme applicazione, ma una applicazione che permetta la rilevazione, l'apprezzamento e la composizione di tutti gli interessi in contrasto: le linee del piano generale, pur nella sua formulazione attuale, le esigenze delle singole zone in quanto siano tali da rendere necessario dare preferenza alla protezione del suolo, la possibilita' di soddisfare diversamente, in una data zona, gli interessi dell'allevamento armentizio, sono tutti elementi che gli organi competenti non possono ne' debbono prescindere dal porre in raffronto e da considerare in contemperamento reciproco.
La competenza statale in materia di programmazione economica non puo' essere cosi' assorbente da limitare la competenza regionale e comprometterne l'autonomia poiche' non vuole una uniforme applicazione, ma una applicazione che permetta la rilevazione, l'apprezzamento e la composizione di tutti gli interessi in contrasto: le linee del piano generale, pur nella sua formulazione attuale, le esigenze delle singole zone in quanto siano tali da rendere necessario dare preferenza alla protezione del suolo, la possibilita' di soddisfare diversamente, in una data zona, gli interessi dell'allevamento armentizio, sono tutti elementi che gli organi competenti non possono ne' debbono prescindere dal porre in raffronto e da considerare in contemperamento reciproco.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte